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sabato 22 gennaio 2011

LAVORO SUBORDINATO – OBBLIGO CONTRATTUALE DI SOSTITUZIONE DI COLLEGA ASSENTE - PRESTAZIONE AGGIUNTIVA - ASTENSIONE COLLETTIVA DA TALE PRESTAZIONE - SCIOPERO - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SANZIONI DISCIPLINARI - LEGITTIMITA'

LAVORO SUBORDINATO – OBBLIGO CONTRATTUALE DI SOSTITUZIONE DI COLLEGA ASSENTE - PRESTAZIONE AGGIUNTIVA - ASTENSIONE COLLETTIVA DA TALE PRESTAZIONE - SCIOPERO - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SANZIONI DISCIPLINARI - LEGITTIMITA'

Con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono di per sé illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta e il comportamento datoriale non è antisindacale.

Sentenza n. 548 del 12 gennaio 2011

(Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore P. Curzio)

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