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domenica 26 dicembre 2010

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO – CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO – CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
Con riguardo al contratto di gestione patrimoniale, il rendiconto periodicamente inviato al cliente dalla società di gestione di portafogli costituisce un vero conto di gestione, ma la normativa di settore non pone alcun termine entro cui il cliente sia onerato della contestazione del rendiconto, né si dà applicazione analogica dell’art. 119 t.u.b. e dell’art. 1832 c.c. in tema di approvazione tacita dell’estratto conto bancario: pertanto, il mancato reclamo entro il termine prefissato non comporta la decadenza dal diritto di agire in responsabilità nei confronti del gestore, sebbene il comportamento complessivo del cliente, che, come quello del gestore deve essere improntato a buona fede, possa essere valutato dal giudice nel contesto delle risultanze istruttorie.

Testo Completo: Sentenza n. 24548 del 2 dicembre 2010

(Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore R. Rordorf)


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