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lunedì 22 novembre 2010

SENTENZA – CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI – CORRELAZIONE CON I REATI PER I QUALI VI E’ STATA CONDANNA – NECESSITA’

SENTENZA – CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI – CORRELAZIONE CON I REATI PER I QUALI VI E’ STATA CONDANNA – NECESSITA’
La Corte, intervenendo sulla modifica, operata dall’art.67, comma secondo, lett. a), della l . n. 69 del 2009, dell’art. 535, comma primo, cod. proc. pen. (per effetto della quale non figura più espressamente menzionata la correlazione tra spese poste a carico dell’imputato e reati cui la condanna del medesimo si riferisce), ha chiarito come una tale correlazione sia tutt’ora da considerare quale presupposto necessario della condanna alle spese; alla luce infatti della contestuale soppressione del comma secondo dell’art. 535, mediante la quale, al vincolo di solidarietà tra coimputati condannati alle spese, è stato in sostanza sostituito l’accollo “pro quota” delle medesime, il legislatore ha evidentemente ritenuto non più necessaria la precisazione prima contenuta al comma primo; e del resto, ha sottolineato ancora la Corte, l’attuale testo del comma primo, limitandosi a stabilire che la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali, non potrebbe di per sé essere logicamente interpretato se non nel senso di ritenere che queste ultime siano soltanto quelle relative ai reati per cui l’imputato sia stato condannato.

Testo Completo: Sentenza n. 39736 del 22 settembre 2010 - depositata l'11 novembre 2010

(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore A. Franco)


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