Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Il sito non riveste alcun carattere di ufficialità, nè alcun collegamento con gli organi giurisdizionali.


E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima.

lunedì 16 agosto 2010

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PRINCIPIO DI CONSECUZIONE

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PRINCIPIO DI CONSECUZIONE
APPLICABILITA' ANCHE DOPO LA RIFORMA DEL D.LGS. N. 5 DEL 2006 - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO ED ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - EPOCA DI INSORGENZA DEL CREDITO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI - RETRODATAZIONE DALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - CONFIGURABILITA'

Anche dopo la riforma del d.lgs. n. 5 del 2006, in caso di dichiarazione di fallimento che consegua alla previa ammissione del medesimo debitore alla procedura di concordato preventivo, si applica tuttora il principio di consecuzione delle due procedure, con conseguente retrodatazione alla domanda di ammissione al concordato del calcolo degli interessi e della data di opponibilità della compensazione, risultando lo stato di crisi accertato dal tribunale di natura irreversibile, dunque sostanzialmente identico al presupposto dell’insolvenza di cui all’art. 5 legge fall..

Testo Completo: Sentenza n. 18437 del 6 agosto 2010

(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore F.M. Fioretti)

Condividi