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mercoledì 30 giugno 2010

LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - APPOSIZIONE DEL TERMINE AL RAPPORTO DI LAVORO – INDICAZIONE DELLE RAGIONI – NECESSITA’ - ESCLUSIONE

LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - APPOSIZIONE DEL TERMINE AL RAPPORTO DI LAVORO – INDICAZIONE DELLE RAGIONI – NECESSITA’ - ESCLUSIONE
La Corte, pronunciandosi per la prima volta sul tema specifico, ha affermato, in materia di collocamento obbligatorio degli invalidi, che, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico -sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l'impresa che assume e la P.A., ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68- non è richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine, sicché la mancanza di tale indicazione non comporta l'inefficacia del termine e la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.

Testo Completo: Sentenza n. 13285 del 31 maggio 2010

(Sezione Lavoro, Presidente G. Vidiri, Relatore A. Ianniello)

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