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giovedì 8 aprile 2010

MISURE CAUTELARI PERSONALI - MISURA DISPOSTA DAL GIUDICE DELLA CONVALIDA DEL FERMO O DELL'ARRESTO, IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DI COMMISSIONE DEL REATO

MISURE CAUTELARI PERSONALI - MISURA DISPOSTA DAL GIUDICE DELLA CONVALIDA DEL FERMO O DELL'ARRESTO, IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DI COMMISSIONE DEL REATO - PERDITA DI EFFICACIA IN CASO DI OMESSA RINNOVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE COMPETENTE - FORMALE DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA AD OPERA DEL GIUDICE CHE L'HA ADOTTATA - NECESSITA'
Nell’ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida ex art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., e il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza determina l’inefficacia della misura cautelare, che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la cessazione degli effetti della misura cautelare non dipende dall’incompetenza, ma dalla dichiarazione della stessa ad opera del giudice che l’ha emanata, ovvero del Tribunale del riesame o della Cassazione, in sede di impugnazione del provvedimento).

Testo Completo: Sentenza n. 12823 del 25 marzo 2010 - depositata il 2 aprile 2010

(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. S. Agrò)


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