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lunedì 22 febbraio 2010

PROCESSO CIVILE - GIUDICATO ESTERNO - EFFICACIA - LIMITI

PROCESSO CIVILE - GIUDICATO ESTERNO - EFFICACIA - LIMITI
Il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato, nel giudizio tra le stesse parti, con riferimento al medesimo rapporto giuridico di durata, in ordine alla soluzione delle questioni di fatto e di diritto comuni ad entrambe le cause, presuppone la compatibilità del giudicato con i principi fondamentali del diritto comunitario applicabili nel caso concreto. In applicazione del predetto principio, la S.C., in controversia concernente l’asserito inadempimento dell’obbligo dichiarativo di inviare le comunicazioni reddituali alla Cassa Nazionale Forense da parte di un avvocato cittadino di un paese dell’Unione Europea iscritto all’Albo professionale e alla relativa cassa previdenziale del paese di provenienza, ha statuito che il giudicato formatosi in altro giudizio, tra le stesse parti, con riferimento ad un diverso periodo impositivo ed affermativo dell’obbligo de quo, non esimeva il giudice di merito dal verificare se l’accertamento, nell’ “an”, dell’obbligazione a carico del professionista contrastasse con i principi comunitari in tema di libertà di stabilimento e di divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità e di applicazione di più regimi previdenziali e contributivi.

Testo Completo: Sentenza n. 24784 del 25 novembre 2009

(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore G. Meliadò)


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