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mercoledì 29 aprile 2009

PREVIDENZA - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO A SEGUITO DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EVASIONE CONTRIBUTIVA

PREVIDENZA - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO A SEGUITO DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EVASIONE CONTRIBUTIVA - INCONFIGURABILITÀ
L’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo dal licenziamento, dichiarato illegittimo, alla reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dall’art. 1 commi 217 e seguenti della legge n.662 del 1996, applicabile “ratione temporis”, né alcuna sanzione può essere irrogata per il ritardato versamento.

Testo Completo:
Sentenza n. 7934 del 1° aprile 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore M. La Terza)