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lunedì 1 dicembre 2008

MISURE CAUTELARI PERSONALI

DELLA MISURALa Corte di Cassazione ha affermato che l’ordinanza di custodia cautelare emessa contestualmente alla sentenza di condanna dal giudice di secondo grado, sulla base di un erroneo richiamo all’art. 307 c.p.p. (in un caso in cui l’imputato era stato scarcerato per ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari e non per decorrenza dei termini), dev’essere considerata come un nuovo provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 275 comma 1-bis c.p.p., soggetto come tale al riesame. Sicché, se il Tribunale abbia qualificato come riesame l’appello proposto dal difensore avverso la predetta ordinanza, la diversa qualificazione giuridica dell'impugnazione non determina la perdita di efficacia della misura coercitiva per effetto dell'inutile decorso del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione ex art. 309 comma 9 c.p.p..

Testo Completo:
Sentenza n. 43814 dell’8 ottobre 2008 – depositata il 24 novembre 2008 (Sezione Prima Penale, Presidente G. Silvestri, Relatore M. Cassano)