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martedì 22 luglio 2008

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - MARCHIO FIGURATIVO - RIPRODUZIONE DI IMMAGINI - DISTINZIONE - NECESSITA'
Con la decisione in esame, la Corte – adita in fase cautelare a seguito del sequestro probatorio avente ad oggetto alcuni grembiuli recanti immagini riproducenti personaggi di fumetti o di cartoni animati – ha affermato che la riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia che costituisce esso stesso marchio o segno distintivo del prodotto (c.d. marchio figurativo) impone, ai fini della configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.), che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto e regolarmente registrato; diversamente, il fumus del predetto reato non è ipotizzabile ove la riproduzione abusiva delle immagini apposte sugli oggetti ha solo la funzione di richiamare l’interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela.

Testo Completo:
Sentenza n. 27986 del 9 aprile 2008 - depositata il 9 luglio 2008(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore A. M. Lombardi)

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