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sabato 26 aprile 2008

PROFESSIONI – AVVOCATI – PRATICANTI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SANZIONE DELLA SOSPENSIONE

La sanzione della sospensione applicabile ai praticanti, pur trovando attuazione attraverso differenti modalità, non è diversa dalla sospensione dell’esercizio della professione prevista per gli avvocati e può essere scontata anche dopo l’iscrizione del professionista nell’albo, atteso che l’ordinamento disciplinare della professione è unitario, come si desume dal rinvio contenuto nell’art. 58 del r.d. n. 37 del 1934, oltre che dalla funzione della pratica forense.