Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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domenica 18 dicembre 2011

CONTRATTO – NULLITÀ – RILIEVO OFFICIOSO

CONTRATTO – NULLITÀ – RILIEVO OFFICIOSO



La prima Sezione civile ha rinvenuto un contrasto di orientamenti, consapevole ma non ancora composto, sulla questione se sia ammesso il rilievo officioso della nullità del contratto soltanto quando sia stata formulata la domanda di esatto adempimento, oppure anche allorché sia stata proposta la domanda di risoluzione, annullamento o rescissione del contratto. Per questa ragione, essa ha disposto la rimessione degli atti al primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.



Ordinanza interlocutoria n n. 25151 del 28 novembre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore C. De Chiara)

PROCEDIMENTO CIVILE – PROCEDIMENTO SOMMARIO EX ART. 702 BIS COD. PROC. CIV. - APPLICABILITA'

PROCEDIMENTO CIVILE – PROCEDIMENTO SOMMARIO EX ART. 702 BIS COD. PROC. CIV. - APPLICABILITA'

Il procedimento sommario previsto dagli artt. 702 bis e seguenti cod. proc. civ. può essere applicato esclusivamente nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguente esclusione, tra le altre, delle controversie di competenza del giudice di pace.



Testo Completo: Ordinanza n. 23691 dell'11 novembre 2011



(Sezione Seconda Civile, Presidente B. Bianchini, Relatore A. Scalisi)



TRIBUTI – IRAP – ACCERTAMENTO DI MAGGIOR IMPONIBILE A CARICO DI SOCIETA’ DI PERSONE - APPLICABILITA’ DELL’ART. 5 DEL D.P.R. N. 917 DEL 1996 – QUESTIONE DI MASSIMA RILEVANZA – RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

TRIBUTI – IRAP – ACCERTAMENTO DI MAGGIOR IMPONIBILE A CARICO DI SOCIETA’ DI PERSONE - APPLICABILITA’ DELL’ART. 5 DEL D.P.R. N. 917 DEL 1996 – QUESTIONE DI MASSIMA RILEVANZA – RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

La sezione tributaria ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione - ritenuta di massima rilevanza - se l’imponibile accertato a fini IRAP a carico di una società di persone debba essere imputato, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, pro quota, anche ai soci e se questi ultimi, di conseguenza, debbano necessariamente partecipare al giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società.



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n n. 24907 del 25 novembre 2011



(Sezione Quinta Tributaria, Presidente M. Adamo, Relatore S. Bernardi)



IMPUGNAZIONI - OGGETTO - ATTO DI IMPUGNAZIONE RIGUARDANTE UNA PLURALITA' DI PROVVEDIMENTI - AMMISSIBILITA'

IMPUGNAZIONI - OGGETTO - ATTO DI IMPUGNAZIONE RIGUARDANTE UNA PLURALITA' DI PROVVEDIMENTI - AMMISSIBILITA'



Con la decisione in esame, seguita da altre tre di identico contenuto, la Corte ha affermato che è ammissibile l’impugnazione congiunta di più provvedimenti giurisdizionali, purché questi ultimi siano specificamente indicati ed i motivi proposti si riferiscano analiticamente a ciascuno di essi, in quanto l’art. 581 cod. proc. pen., con l’espressione «il provvedimento», non intende circoscrivere numericamente gli atti impugnabili.



Sentenza n. 42997 dell'11 novembre 2011 depositata il 22 novembre 2011



(Sezione Seconda Penale, Presidente P. A. Sirena, Relatore A. Macchia)

PROCEDIMENTI SPECIALI – GIUDIZIO IMMEDIATO – RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO – MODALITA’

PROCEDIMENTI SPECIALI – GIUDIZIO IMMEDIATO – RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO – MODALITA’

Le Corte ha affermato che la richiesta di giudizio abbreviato in seno a rito immediato non può essere formulata a mezzo posta giacché, da un lato, è prevista dall’art. 458, comma primo, cod. proc. pen., quale unica modalità di presentazione, quella del deposito nella cancelleria del gip con l’avvenuta prova della notifica al P.M. e, dall’altro, deve ritenersi inestensibile il disposto dell’art. 583 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni.



Testo Completo: Sentenza n. 44068 del 10 novembre 2011 depositata il 28 novembre 2011



(Sezione Terza Penale, Presidente C. Petti, Relatore A. M. Lombardi)



INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – REGISTRAZIONI – DIRITTO DI ACCESSO DELLA DIFESA NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE – DIRITTO ALL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA AL CONTENUTO DEL SERVER DELLA PROCURA - ESCLUSIONE

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – REGISTRAZIONI – DIRITTO DI ACCESSO DELLA DIFESA NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE – DIRITTO ALL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA AL CONTENUTO DEL SERVER DELLA PROCURA - ESCLUSIONE

La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto da parte del pubblico ministero della richiesta della difesa di esercitare il proprio diritto di accesso alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l’adozione di una misura cautelare anche mediante l’autorizzazione ad un proprio consulente di accedere direttamente al “server” della Procura della Repubblica al fine di verificare la conformità delle tracce audio riversate sul supporto informatico rilasciato a quelle effettivamente presenti nello stesso. In proposito la sentenza ha precisato come nel caso di specie fosse stato legittimo delegare la formazione della copia delle conversazioni agli uffici di p.g. ove era stato originariamente instradato l’ascolto e come la richiesta del difensore fosse invece strumentale ad anticipare nel giudizio di riesame la verifica sull’utilizzabilità delle intercettazioni in relazione al presupposto dell’effettiva registrazione delle conversazioni nei locali della Procura, verifica invece demandata alla fase che si instaura in seguito al deposito degli atti, non potendosi ritenere compreso nel diritto di accesso alle registrazioni in quella cautelare, così come configurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2008, anche il diritto della parte a conseguire l’attestazione di conformità delle copie delle medesime alle tracce audio effettivamente contenute nel server della Procura.



Testo Completo: Sentenza n. 43654 del 9 novembre 2011 depositata il 24 novembre 2011



(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Petruzzellis)



FALLIMENTO – SOCIETÀ DI CAPITALI – SEQUESTRO PREVENTIVO PENALE DELLE QUOTE E DEI BENI – OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIO DEI BENI SEQUESTRATI.

FALLIMENTO – SOCIETÀ DI CAPITALI – SEQUESTRO PREVENTIVO PENALE DELLE QUOTE E DEI BENI – OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIO DEI BENI SEQUESTRATI.

L’amministratore giudiziario dei beni e delle quote di una società di capitali sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società medesima, in quanto egli è incaricato non solo della custodia e conservazione, ma anche dell’amministrazione e gestione dei beni sequestrati.



Sentenza n. 22800 del 3 novembre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore M. R. Cultrera)

GIURISDIZIONE - SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - SINDACATO PER MOTIVI INERENTI ALLA GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE - SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - SINDACATO PER MOTIVI INERENTI ALLA GIURISDIZIONE



La sentenza con cui il Consiglio di Stato, pronunciando su un ricorso per l’ottemperanza ad un giudicato avente ad oggetto l’annullamento del conferimento di pubbliche funzioni a seguito di una procedura concorsuale non più ormai ripetibile, ordina alla competente Amministrazione di provvedere ugualmente a rinnovare il procedimento (“ora per allora”), al solo fine di determinare le condizioni per l’eventuale accertamento di diritti azionabili dal ricorrente in altra sede e nei confronti di altra amministrazione, eccede i limiti entro i quali è consentito al giudice amministrativo l’esercizio della speciale giurisdizione di ottemperanza ed è soggetto, pertanto, al sindacato della Corte di cassazione in punto di giurisdizione.



Sentenza n. 23302 del 9 novembre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore R. Rordorf)

PROCESSO CIVILE – COMPETENZA - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO PRETESE CHE ABBIANO LA LORO FONTE IN UN RAPPORTO GIURIDICO O DI FATTO RIGUARDANTE UN IMMOBILE-COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE - CONFIGURABILITA’-CONDIZIONI E LIMITI

PROCESSO CIVILE – COMPETENZA - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO PRETESE CHE ABBIANO LA LORO FONTE IN UN RAPPORTO GIURIDICO O DI FATTO RIGUARDANTE UN IMMOBILE-COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE - CONFIGURABILITA’-CONDIZIONI E LIMITI

Le Sezioni Unite hanno affermato che sussiste la competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, “ictu oculi”, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato.



Testo Completo: Ordinanza n. 21582 del 19 ottobre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore G. Travaglino)



FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - ESDEBITAZIONE - PAGAMENTO ALMENO IN PARTE DEI CREDITORI – PORTATA – PARZIALE SODDISFACIMENTO DELL’INTERO CETO CREDITORIO – INESISTENZA DI RIPARTIZIONI IN FAVORE DI ALCUNI CREDITORI – IRRILEVANZA

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - ESDEBITAZIONE - PAGAMENTO ALMENO IN PARTE DEI CREDITORI – PORTATA – PARZIALE SODDISFACIMENTO DELL’INTERO CETO CREDITORIO – INESISTENZA DI RIPARTIZIONI IN FAVORE DI ALCUNI CREDITORI – IRRILEVANZA

Le Sezioni Unite, pronunciandosi su una questione di massima di particolare importanza, hanno statuito che, nel fallimento, il soddisfacimento almeno parziale dei creditori, quale condizione oggettiva di ammissibilità del fallito persona fisica al beneficio dell’esdebitazione e di cui all’art. 142 legge fall., va inteso, con interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso più favorevole al debitore stesso, dunque essendo sufficiente che sia pagato, al termine della procedura, anche solo una parte dell’intero ammontare dei crediti ammessi, sebbene in ipotesi alcuni creditori non siano stati soddisfatti per nulla.



Testo Completo: Sentenza n. 24214 del 18 novembre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore C. Piccininni)



PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NULLITA' DELLA CITAZIONE PER DIFETTO DEI REQUISITI EX ART. 163, TERZO COMMA, N. 3 E 4, COD. PROC. CIV. - ESAME DIRETTO DEGLI ATTI DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NULLITA' DELLA CITAZIONE PER DIFETTO DEI REQUISITI EX ART. 163, TERZO COMMA, N. 3 E 4, COD. PROC. CIV. - ESAME DIRETTO DEGLI ATTI DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Sez. I ha rimesso al Primo Presidente di valutare l’opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione, sulla quale ha rilevato un contrasto, relativa all’ambito del sindacato di legittimità sulla nullità dell’atto di citazione, in quanto esso debba, cioè, investire direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che su di essa sia stata adottata dal giudice di merito, previo diretto esame degli atti, ovvero limitarsi al controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata.



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 20146 del 3 ottobre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente D. Plenteda, Relatore A. Ceccherini)



PRESCRIZIONE CIVILE – DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE – DIRITTI INDISPONIBILI

PRESCRIZIONE CIVILE – DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE – DIRITTI INDISPONIBILI



Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato all'accordo corrispondente allo schema procedimentale di cui all'art. 31, quinto comma, della legge n. 1150 del 1942, avente ad oggetto il rilascio di una licenza edilizia subordinata all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non è indisponibile e quindi è soggetto a prescrizione, da momento che non basta ad integrare l'indisponibilità cui fa riferimento l'art. 2934, secondo comma, cod. civ., l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A.



Sentenza n. 21885 del 21 ottobre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente D. Plenteda, Relatore R. Rordorf)

RESPONSABILITA’ CIVILE – BORSE DI STUDIO AGLI SPECIALIZZANDI MEDICI NEL PERIODO 1983/1991 – APPLICABILITA’ DELLA LEGGE N. 370 DEL 1999 – LIMITI

RESPONSABILITA’ CIVILE – BORSE DI STUDIO AGLI SPECIALIZZANDI MEDICI NEL PERIODO 1983/1991 – APPLICABILITA’ DELLA LEGGE N. 370 DEL 1999 – LIMITI

In tema di corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 si applica retroattivamente a tutti coloro che si sono trovati nella situazione da esso contemplata, senza limitare il riconoscimento dell’adeguata remunerazione in favore dei soli destinatari delle sentenze passate in giudicato emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.



Testo Completo: Sentenza n. 17682 del 29 agosto 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore G. L. Barreca)



RISARCIMENTO DANNI – DANNO MORALE – DISTINZIONE DAL DANNO BIOLOGICO – CONFIGURABILITA’

RISARCIMENTO DANNI – DANNO MORALE – DISTINZIONE DAL DANNO BIOLOGICO – CONFIGURABILITA’

La distinzione tra la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, e quella del cd. danno biologico trova rinnovata espressione anche nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, con la conseguenza che da essa il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione dei danni da illecito civile.



Testo Completo: Sentenza n. 18641 del 12 settembre 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore G. Travaglino)



domenica 27 novembre 2011

GIURISDIZIONE – GIUDICATO IMPLICITO SULLA QUESTIONE RELATIVA

GIURISDIZIONE – GIUDICATO IMPLICITO SULLA QUESTIONE RELATIVA



Le Sezioni Unite hanno affermato l’ammissibilità del ricorso ex art. 362 cod. proc. civ. contro la decisione del Consiglio di Stato ove il motivo di cassazione si fondi sull'allegazione che la decisione sulla spettanza della giurisdizione, tuttavia assunta, era preclusa per essersi in precedenza formato il giudicato sulla questione. Nella stessa sentenza, le S.U. hanno individuato le condizioni per il passaggio in giudicato della decisione implicita sulla giurisdizione in caso di rigetto di ricorso da parte del TAR.

Sentenza n. 23306 del 9 novembre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente e Relatore P. Vittoria)

REATI CONTRO LA PERSONA – SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE - INIZIATIVE TURISTICHE - NATURA DEL REATO - MODALITA' DI COMMISSIONE

REATI CONTRO LA PERSONA – SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE - INIZIATIVE TURISTICHE - NATURA DEL REATO - MODALITA' DI COMMISSIONE

Con la decisione in esame la Corte, affrontando per la prima volta la questione relativa alla natura del delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.), ha affermato che si tratta di reato comune, non essendo necessario che l’autore sia un operatore turistico o svolga l’attività in maniera continuativa; che, ancora, si tratta di reato eventualmente abituale, essendo sufficiente a configurarlo anche l’organizzazione di una sola trasferta; che, inoltre, colui che organizza il viaggio a suo esclusivo uso non risponde del reato in questione, analogamente al partecipante che si limiti ad aderire al viaggio, mentre risponde del reato in questione chi organizza il viaggio, oltre che per sé, anche per altri soggetti; che, infine, lo scambio preventivo di informazioni facilitanti gli incontri sessuali con minori sul luogo di destinazione, configura il reato di favoreggiamento della prostituzione minorile.

Sentenza n. 42053 del 20 settembre 2011 depositata il 16 novembre 2011



(Sezione Terza Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore C. Squassoni)

GIUDICE DI PACE – RICORSO IMMEDIATO – RINUNCIA – EFFETTI – REMISSIONE DI QUERELA

GIUDICE DI PACE – RICORSO IMMEDIATO – RINUNCIA – EFFETTI – REMISSIONE DI QUERELA

Le Corte ha affermato che la rinuncia del ricorrente al ricorso immediato presentato avanti il Giudice di Pace ex art. 21 del d. lgs. n. 274 del 2000 equivale alla remissione di querela conseguendone, in caso di accettazione dell’imputato, l’estinzione del reato.



Testo Completo: Sentenza n. 42427 del 5 ottobre 2011 depositata il 17 novembre 2011



(Sezione Terza Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore C. Squassoni)



domenica 20 novembre 2011

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - DECRETO MINISTERIALE DI REVOCA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL G.A.

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - DECRETO MINISTERIALE DI REVOCA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL G.A.

La S.C., pronunziandosi per la prima volta sull’interpretazione del combinato disposto degli art. 199 e 37, terzo comma , della legge fall., il quale ultimo, dopo la riforma di cui al d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha previsto il reclamo alla corte d’appello contro il decreto di revoca del curatore, ha stabilito che il provvedimento ministeriale di revoca del commissario liquidatore resta impugnabile innanzi al giudice amministrativo.



Testo Completo: Ordinanza n. 22378 del 27 ottobre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Spirito)



IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – RICORSO STRAORDINARIO – ERRORE DI FATTO SULLA PRESCRIZIONE – AMMISSIBILITA’ – CONDIZIONI.

IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – RICORSO STRAORDINARIO – ERRORE DI FATTO SULLA PRESCRIZIONE – AMMISSIBILITA’ – CONDIZIONI.



Le Sezioni Unite, nel ribadire che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del ricorso straordinario consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, hanno precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio straordinario. Sulla base di tale principio il Supremo Collegio ha quindi ulteriormente precisato che non può essere in radice esclusa la stessa configurabilità di un errore di fatto sulla prescrizione, come invece sostenuto da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, rimanendo inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. tutte le volte che il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto.



Sentenza n. 37505 del 14 luglio 2011 - depositata il 18 ottobre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente A. Grassi, Relatore F. Ippolito)

IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE – DEPOSITO DI ATTI

IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE – DEPOSITO DI ATTI

In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. (ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).



Testo Completo: Sentenza n. 22726 del 3 novembre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Amatucci)



CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TERMINE RAGIONEVOLE - PRESCRIZIONE E DECADENZA

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TERMINE RAGIONEVOLE - PRESCRIZIONE E DECADENZA

La Sez. I ha rimesso al Primo Presidente di valutare l’opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione, sulla quale ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, sui rapporti tra prescrizione e decadenza dall’azione per l’equa riparazione, in particolare sulla decorrenza del termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001.



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 21380 del 17 novembre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore F. Forte)



CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - CONTROLLO DI GESTIONE - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - CONTROLLO DI GESTIONE - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI



La Corte di Cassazione ha stabilito che gli ordini e i collegi professionali non sono sottoposti al controllo di gestione della Corte dei conti.



Sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore C. Piccininni)

PATTEGGIAMENTO – AZIONE CIVILE - RIFUSIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE - CONDANNA - RICORSO PER CASSAZIONE DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITA' - LIMITI

PATTEGGIAMENTO – AZIONE CIVILE - RIFUSIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE - CONDANNA - RICORSO PER CASSAZIONE DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITA' - LIMITI



Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo cui “è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito”.



Sentenza n. 40288 del 14 luglio 2011 - depositata il 7 novembre 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. Cassano)

lunedì 7 novembre 2011

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' - REATI ANTERIORI E DIVERSI - MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - POSSIBILITA' - PRECLUSIONE

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' - REATI ANTERIORI E DIVERSI - MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - POSSIBILITA' - PRECLUSIONE

In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall’art. 32 della L. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l’autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d’arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, deve ritenersi preclusa per i suddetti reati, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie in cui la persona consegnata dall’autorità giudiziaria spagnola è stata assolta dai reati oggetto del m.a.e. e, nel frattempo, processata in stato di libertà nell’ambito di un procedimento per reati anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali era stata consegnata).

Sentenza n. 39240 del 23 settembre 2011 - depositata il 28 ottobre 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore E. Calvanese)

sabato 29 ottobre 2011

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - APPROPRIAZIONE INDEBITA - SOMME TRATTENUTE DAL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E DESTINATE A TERZI CREDITORI DI QUEST'ULTIMO - OMESSO VERSAMENTO - CONSEGUENZE

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - APPROPRIAZIONE INDEBITA - SOMME TRATTENUTE DAL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E DESTINATE A TERZI CREDITORI DI QUEST'ULTIMO - OMESSO VERSAMENTO - CONSEGUENZE

Le Sezioni unite penali hanno ribadito (sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, Li Calzi) che "non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo". Si è, in particolare, osservato che "la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 cod. pen.", e che "può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l'appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta", laddove "non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo".



Testo Completo: Sentenza n. 37954 del 25 settembre 2011 - depositata il 20 ottobre 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. S. Di Tomassi)



INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – FILES AUDIO – DIRITTO DI ACCESSO DELLA DIFESA – ISTANZA – AUTORIZZAZIONE DEL PM – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – ESCLUSIONE

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – FILES AUDIO – DIRITTO DI ACCESSO DELLA DIFESA – ISTANZA – AUTORIZZAZIONE DEL PM – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – ESCLUSIONE

La Corte ha precisato che non sussiste, perché non previsto, alcun obbligo di comunicazione al difensore del provvedimento con cui il pubblico ministero ha deciso sulla sua istanza di accedere alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche utilizzate per l’adozione di una misura cautelare e che pertanto è onere dello stesso difensore informarsi presso l’ufficio della parte pubblica dell’eventuale accoglimento ovvero del rigetto della suddetta istanza o anche solo della sua mancata considerazione. Nella fattispecie la difesa aveva presentato istanza di audizione delle registrazioni in vista dell’udienza di riesame, nel corso della quale aveva eccepito di non essere stato posto in grado di esercitare il diritto di accesso perché l’autorizzazione del pubblico ministero gli era stata comunicata via fax solo il giorno precedente all’udienza medesima, adempimento la cui asserita tardività la Corte ha ritenuto non sussistere, ritenendo per l’appunto che spetti alla difesa attivarsi tempestivamente per prendere cognizione della sorte dell’istanza formulata.



Testo Completo: Sentenza n. 38673 del 7 ottobre 2011 - depositata il 25 ottobre 2011



(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Petruzzellis)



lunedì 17 ottobre 2011

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – COMPORTAMENTI IPERPROTETTIVI DEL FIGLIO MINORE – REATO – SUSSISTENZA

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – COMPORTAMENTI IPERPROTETTIVI DEL FIGLIO MINORE – REATO – SUSSISTENZA

La Corte ha affermato la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia in relazione a comportamenti iperprotettivi tenuti dal genitore nei confronti del figlio minore e tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso, sottolineando come ai fini della sussistenza del reato non rileva il grado di percezione del maltrattamento da parte della vittima minorenne e, tantomeno, il suo consenso. (Nel caso di specie la madre, in concorso con il nonno del minore, aveva nel tempo e fino all’età preadolescenziale di quest’ultimo posto in essere atteggiamenti qualificati dal giudice del merito come eccesso di accudienza e consistiti nell’impedimento di rapporti con coetanei, nell’esclusione del minore dalle attività inerenti la motricità, anche quando organizzate dall’istituzione scolastica, nonché nell’induzione della rimozione della figura paterna, costantemente dipinta in termini negativi, fino ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre).



Testo Completo: Sentenza n. 36503 del 23 settembre 2011 - depositata il 10 ottobre 2011



(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore L. Lanza)



IMPIEGO PUBBLICO – IMPIEGATI DELLO STATO – PERSONALE SCOLASTICO ATA DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI – TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEL PERSONALE STATALE

IMPIEGO PUBBLICO – IMPIEGATI DELLO STATO – PERSONALE SCOLASTICO ATA DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI – TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEL PERSONALE STATALE

– COLLOCAMENTO IN POSIZIONE MENO FAVOREVOLE – ESCLUSIONE – FONDAMENTO – VALUTAZIONE DEL GIUDICE – NECESSITA’ - CONTENUTO

In tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 (autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005), il legislatore – come precisato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108-10) - è tenuto ad attenersi allo scopo della direttiva 77/187/CEE consistente “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento”. Ne consegue che il giudice è tenuto a valutare - ai fini dell’esercizio del potere-dovere di dare immediata attuazione alle norme dell’Unione Europea – se, all’atto del trasferimento, si sia verificato un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso e, dunque, secondo un apprezzamento non limitato ad uno specifico istituto ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri istituti ed eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale, senza che assumano rilievo, invece, eventuali disparità con i lavoratori che, a tale data, erano già in servizio presso il cessionario.



Testo Completo: Sentenza n. 20980 del 12 ottobre 2011



(Quarta Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore P. Curzio)



venerdì 14 ottobre 2011

COMPETENZA – COMPETENZA PER MATERIA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO – RELATIVO A CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – COMPETENZA DEL TRIBUNALE

COMPETENZA – COMPETENZA PER MATERIA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO – RELATIVO A CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – COMPETENZA DEL TRIBUNALE

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.



Testo Completo: Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. D'Alonzo)



TRIBUTI – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - AGEVOLAZIONE EX ART. 6 D.P.R. N. 601 DEL 1973 – APPLICABILITA’ ALLE ASL

TRIBUTI – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - AGEVOLAZIONE EX ART. 6 D.P.R. N. 601 DEL 1973 – APPLICABILITA’ ALLE ASL

ESISTENZA DI UN CONTRASTO IN GIURISPRUDENZA E QUESTIONE DI MASSIMA RILEVANZA – RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE La sezione tributaria ha rimesso al Primo Presidente - ritenendo trattarsi di questione su cui vi è contrasto in giurisprudenza e comunque di questione di massima rilevanza - la questione se debba applicarsi l’agevolazione espressamente prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le aziende ospedaliere anche alle ASL.



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 20563 del 7 ottobre 2011



(Sezione Quinta Civile, Presidente M. Pinetti, Relatore S. Bognanni)

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - INGIUSTIFICATA INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - MODIFICA NORMATIVA INTRODOTTA DAL D.L. N. 89/2011, CONV. NELLA L. N. 129/2011 - NUOVA INCRIMINAZIONE - CONSEGUENZE

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - INGIUSTIFICATA INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - MODIFICA NORMATIVA INTRODOTTA DAL D.L. N. 89/2011, CONV. NELLA L. N. 129/2011 - NUOVA INCRIMINAZIONE - CONSEGUENZE

A seguito del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella L. 2 agosto 2011, n. 129 - recante disposizioni urgenti per completare l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari - la nuova formulazione del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore di cui all’art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998, non può ritenersi in continuità normativa con la precedente disposizione, dando luogo ad una nuova incriminazione, applicabile in quanto tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa sopra citata.



Testo Completo: Sentenza n. 36446 del 23 settembre 2011 - depositata il 10 ottobre 2011



(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore R. Capozzi)



SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - INGIUSTIFICATA INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 5-QUATER, D.LGS. N. 286/1998

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - INGIUSTIFICATA INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 5-QUATER, D.LGS. N. 286/1998

MODIFICA NORMATIVA INTRODOTTA DAL D.L. N. 89/2011, CONV. NELLA L. N. 129/2011 - NUOVA INCRIMINAZIONE - CONSEGUENZE A seguito del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella L. 2 agosto 2011, n. 129 - recante disposizioni urgenti per completare l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari - la nuova formulazione del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore di cui all’art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 286/1998, non può ritenersi in continuità normativa con la precedente disposizione, dando luogo ad una nuova incriminazione, applicabile in quanto tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa sopra citata.



Testo Completo: Sentenza n. 36451 del 23 settembre 2011 - depositata il 10 ottobre 2011



(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore R. Capozzi)

lunedì 3 ottobre 2011

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - RISERVATEZZA

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - RISERVATEZZA

La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che la protezione assegnata ai dati sensibili è più forte e qualitativamente diversa da quella assegnata ai dati meramente personali, ha stabilito che la salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del codice sulla riservatezza, sia dal minore stesso sia da altre persone, come i genitori, ai quali la legge (nella specie, la n. 104 del 1992) riconosca il diritto di ottenere un beneficio come conseguenza di un obbligo di assistenza.



Testo Completo: Sentenza n. 19365 del 22 settembre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore G. M. Berruti)



APPALTO – PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE – AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO – POTERI DI CONTROLLO DELLA P.A.

APPALTO – PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE – AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO – POTERI DI CONTROLLO DELLA P.A.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il potere di autocertificazione riconosciuto al privato nei casi previsti dalla legge non è svincolato da ogni controllo sulla veridicità della stessa autocertificazione da parte della P.A., la quale è tenuta a verificare la complessiva affidabilità dei concorrenti nell’aggiudicazione delle gare di appalto, anche mediante riscontro diretto dei dati del casellario giudiziario, essendo, a tal fine, il certificato richiesto da soggetti diversi dall’interessato equiparato a quello richiesto dall’interessato stesso.



Testo Completo: Sentenza n. 19364 del 22 settembre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore G. M. Berruti)



LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INCENTIVI PER L'ESODO ANTICIPATO DAL LAVORO - ACCORDO COLLETTIVO - PATTUIZIONE DEL COMPENSO AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI – LEGITTIMITA’ E AMMISSIBILITÀ DELL'ACCORDO

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INCENTIVI PER L'ESODO ANTICIPATO DAL LAVORO - ACCORDO COLLETTIVO - PATTUIZIONE DEL COMPENSO AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI – LEGITTIMITA’ E AMMISSIBILITÀ DELL'ACCORDO

È ammissibile e legittimo l'accordo collettivo che, mediante la previsione della misura "al netto" di trattamenti incentivanti la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, compensi la diversità di disciplina fiscale correlata all'età del lavoratore al momento dell'esodo atteso che, nell'ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato, la disciplina contrattuale non è vincolata dal principio di parità di trattamento e la pattuizione, oltre a rispondere all’interesse della funzionalità ed economicità dell’impresa e a quello dei lavoratori, non contraddice la disciplina sulla misura e la riscossione degli oneri fiscali a carico dei lavoratori perché comporta la determinazione "per relationem" dell'ammontare effettivo o lordo della prestazione.



Testo Completo: Sentenza n. 17079 dell'8 agosto 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Toffoli)



sabato 1 ottobre 2011

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ELEZIONE DA PARTE DEI CONSIGLI DELL’ORDINE –

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ELEZIONE DA PARTE DEI CONSIGLI DELL’ORDINE –

INCIDENZA SULLA IMPARZIALITA’, AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE QUALE GIUDICE DISCIPLINARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – MANIFESTA INFONDATEZZA

E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 104, 108 e 111 Cost. – per asserito contrasto con i principi di imparzialità, indipendenza ed autonomia dell’organo giudicante - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come sostituito dall’art. 21 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, il quale, nel prevedere che i membri del Consiglio Nazionale Forense (CNF) sono nominati dai Consigli dell’Ordine degli avvocati (COA) di ciascun distretto di corte d’appello, consente che parte del procedimento di impugnazione della decisione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sia, per l’appunto, il soggetto (COA) che, su base distrettuale, ha concorso alla costituzione dell’organo che ha emesso la decisione impugnata.



Testo Completo: Sentenza n. 17064 dell' 8 agosto 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. R. San Giorgio)



PERSONE GIURIDICHE – RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI – REATO PRESUPPOSTO – FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE - ESCLUSIONE

PERSONE GIURIDICHE – RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI – REATO PRESUPPOSTO – FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE - ESCLUSIONE


Le Sezioni Unite hanno stabilito che il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell’abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell’art. 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall’art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità.

Sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011 - depositata il 22 settembre 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore G. G. Sandrelli)

STUPEFACENTI – ASSOCIAZIONE DI LIEVE ENTITA’ – REGIME CUSTODIALE EX ART. 275 COMMA 3 COD. PROC. PEN. – APPLICABILITA’ – ESCLUSIONE

STUPEFACENTI – ASSOCIAZIONE DI LIEVE ENTITA’ – REGIME CUSTODIALE EX ART. 275 COMMA 3 COD. PROC. PEN. – APPLICABILITA’ – ESCLUSIONE

Le Sezioni Unite, sul presupposto che la fattispecie dell’associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità di traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74, comma sesto, del d. P.R. n. 309 del 1990 è ipotesi autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui al comma primo, hanno affermato che la stessa non è soggetta al regime, derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, e da interpretarsi restrittivamente, di presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.



Testo Completo: Sentenza n. 34475 del 23 giugno 2011 - depositata il 22 settembre 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. C. Siotto)



ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - ILLECITI DISCIPLINARI - ART. 2, COMMA 1, LETT. Q), D.LGS N. 109 DEL 2006 - RITARDO INGIUSTIFICATO NEL DEPOSITO DI PROVVEDIMENTI

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - ILLECITI DISCIPLINARI - ART. 2, COMMA 1, LETT. Q), D.LGS N. 109 DEL 2006 - RITARDO INGIUSTIFICATO NEL DEPOSITO DI PROVVEDIMENTI

Le Sezioni Unite hanno affermato, con riferimento all’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), d.lgs n. 109 del 2006, che la durata di un anno nel ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdizionali, rende non giustificabile la condotta del magistrato incolpato, a meno che non siano allegate dallo stesso magistrato e/o accertate dalle sezione disciplinare del CSM circostanze eccezionali che giustifichino il superamento di tale termine.

Testo Completo: Sentenza n. 18697 del 13 settembre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. Forte)



GIURISDIZIONE – BENEFICI FISCALI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO – SUSSISTENZA

GIURISDIZIONE – BENEFICI FISCALI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO – SUSSISTENZA

In tema di benefici economici per le vittime del terrorismo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), in base al procedimento speciale gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n. 206, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell’esenzione dall’Irpef delle somme erogate a titolo di pensione.



Testo Completo: Sentenza n. 17078 dell' 8 agosto 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Toffoli)



PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – CONTRIBUTI ASSICURATIVI – SOGGETTI OBBLIGATI

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – CONTRIBUTI ASSICURATIVI – SOGGETTI OBBLIGATI

Le Sezioni Unite, nell’affermare l’effettività della natura di interpretazione autentica dell’art. 12, comma 11 del d.l. n. 78 del 2010 (convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010) dell’art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, hanno stabilito che, in caso di svolgimento di una pluralità di attività autonome, il principio dell’assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente opera solamente con riguardo alle attività esercitate in forma d’impresa da commercianti, artigiani o coltivatori diretti e sempreché per la diversa attività autonoma da questi esercitata non sia prevista obbligatoriamente l’iscrizione alla gestione previdenziale separata.



Testo Completo: Sentenza n. 17076 dell' 8 agosto 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore G. Amoroso)



PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – ISCRIZIONE DI DIRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DA PARTE DI GIUDICE TRIBUTARIO – CONFIGURABILITA’ – ESCLUSIONE

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – ISCRIZIONE DI DIRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DA PARTE DI GIUDICE TRIBUTARIO – CONFIGURABILITA’ – ESCLUSIONE

Non è consentita l'iscrizione di diritto del giudice tributario nell'albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell'arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali.



Testo Completo: Sentenza n. 17068 dell' 8 agosto 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore M. R. San Giorgio)



venerdì 16 settembre 2011

MISURE DI SICUREZZA – LIBERTA’ VIGILATA – SOPRAVVENUTA INFERMITA’ DI MENTE

MISURE DI SICUREZZA – LIBERTA’ VIGILATA – SOPRAVVENUTA INFERMITA’ DI MENTE

Le Sezioni Unite, premettendo anzitutto che nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un’eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati, hanno affermato che la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata per effetto della dichiarazione di abitualità nel reato non può essere sostituita, per sopravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in casa di cura e custodia, non operando in tale ipotesi la disposizione di cui all’art. 232, comma terzo, cod. pen. esclusivamente rivolta a disciplinare la situazione della persona già dichiarata pericolosa per infermità di mente.



Testo Completo: Sentenza n. 34091 del 28 aprile 2011 - depositata il 15 settembre 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore N. Milo)



mercoledì 14 settembre 2011

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - CONFISCA DI BENI DI VALORE SPROPORZIONATO - CRITERI DI VALUTAZIONE - PROVENTI DERIVANTI DA UN'ATTIVITA' ECONOMICA LECITA - OMESSA DENUNCIA AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - RILEVANZA - ESCLUSIONE

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - CONFISCA DI BENI DI VALORE SPROPORZIONATO - CRITERI DI VALUTAZIONE - PROVENTI DERIVANTI DA UN'ATTIVITA' ECONOMICA LECITA - OMESSA DENUNCIA AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - RILEVANZA - ESCLUSIONE

Al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui l’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 consente il sequestro preventivo e la confisca, è indifferente che le fonti lecite di produzione del patrimonio siano identificabili, in termini non sproporzionati ad esse, nel reddito dichiarato a fini fiscali o nel valore delle attività economiche svolte, pur in una situazione di assenza o incompletezza della dichiarazione dei redditi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la ratio dell’istituto mira a colpire i proventi di attività criminose, non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche norme in materia tributaria).



Testo Completo: Sentenza n. 29926 del 31 maggio 2011 - depositata il 26 luglio 2011



(Sezione Sesta Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Conti)



domenica 11 settembre 2011

ARBITRATO – ARBITRI – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO – PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE EX ART. 814 COD. PROC. CIV. (ANTE RIFORMA DI CUI AL D.LGS. N. 40 DEL 2006) – IMPUGNABILITA’ CON RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE.

ARBITRATO – ARBITRI – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO – PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE EX ART. 814 COD. PROC. CIV. (ANTE RIFORMA DI CUI AL D.LGS. N. 40 DEL 2006) – IMPUGNABILITA’ CON RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE.



E’ stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite la questione relativa alla impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione del provvedimento presidenziale di determinazione del compenso degli arbitri, ex art. 814 cod. proc. civ. (nel regime previgente alla riforma recata dal d.lgs. n. 40 del 2006), sulla quale le stesse Sezioni Unite si erano già pronunciate con sentenza n. 15586 del 2009, negando che detto provvedimento fosse suscettibile di impugnazione.



Ordinanza interlocutoria n. 17209 dell'11 agosto 2011



(Sezione Seconda Civile , Presidente R. M. Triola, Relatore P. D'Ascola)

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CONSULENZA SULLE SCRITTURE CONTABILI E LA DOCUMENTAZIONE

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CONSULENZA SULLE SCRITTURE CONTABILI E LA DOCUMENTAZIONE

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE - LEGITTIMAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - SPETTANZA - INSUSSISTENZA

Il Pubblico Ministero, nel concordato preventivo riformato, non è parte necessaria della procedura e la comunicazione, a tale organo, della domanda del debitore non vale a conferirgli alcuna legittimazione generale all’impugnativa degli atti di liquidazione dei compensi, nella specie riconosciuti dal giudice delegato al professionista incaricato di verificare le scritture contabili e la documentazione del ricorso, e ciò per il principio di specialità del procedimento ex art. 26 legge fallim. che, per tali controversie, prevale sulla disciplina di cui all’art.11, comma 5, della legge 8 luglio 1980, n.319 (ora sostituito dal d.P.R. 30 maggio 2002, n.115).



Testo Completo: Sentenza n. 16136 del 22 luglio 2011



(Sezione Prima Civile , Presidente L. A. Rovelli, Relatore V. Zanichelli)

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - REVOCATORIA FALLIMENTARE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMMEDIATA ESECUTIVITA' PER I CAPI CONDANNATORI - CONFIGURABILITA'

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - REVOCATORIA FALLIMENTARE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMMEDIATA ESECUTIVITA' PER I CAPI CONDANNATORI - CONFIGURABILITA'

La sentenza di revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia; da un lato, invero, l’art. 282 codice procedura civile non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, dall’altro, la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa (che obbliga all’accantonamento di quanto restituito) con il credito del convenuto (ammesso con riserva).



Testo Completo: Sentenza n. 16737 del 29 luglio 2011



(Sezione Prima, Presidente V. Proto, Relatore A. Scaldaferri)



FAMIGLIA - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUATEZZA DEI MEZZI RISPETTO AL PRECEDENTE TENORE DI VITA - INSTAURATA FAMIGLIA DI FATTO - RILEVANZA - QUIESCENZA DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO

FAMIGLIA - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUATEZZA DEI MEZZI RISPETTO AL PRECEDENTE TENORE DI VITA - INSTAURATA FAMIGLIA DI FATTO - RILEVANZA - QUIESCENZA DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO

In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.



Testo Completo: Sentenza n. 17195 dell'11 agosto 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore M. Dogliotti)



CONTRATTO IN GENERALE – CAPARRA – COSTITUZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI ASSEGNO BANCARIO – AMMISSIBILITA’ – OMESSA RISCOSSIONE – CONSEGUENZE

CONTRATTO IN GENERALE – CAPARRA – COSTITUZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI ASSEGNO BANCARIO – AMMISSIBILITA’ – OMESSA RISCOSSIONE – CONSEGUENZE

Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce.



Testo Completo: Sentenza n. 17127 del 9 agosto 2011



(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore S. Petitti)



CONTRATTO IN GENERALE – AUTORITA’ PER ENERGIA ELETTRICA E GAS – INCIDENZA DEL RELATIVO POTERE NORMATIVO SUI CONTRATTI DI UTENZA – CONFIGURAZIONE.

CONTRATTO IN GENERALE – AUTORITA’ PER ENERGIA ELETTRICA E GAS – INCIDENZA DEL RELATIVO POTERE NORMATIVO SUI CONTRATTI DI UTENZA – CONFIGURAZIONE.



Il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas può concretarsi tramite prescrizioni integrative che si riflettono sullo stesso contenuto dei rapporti individuali di utenza anche in senso derogatorio di norme di legge, alla duplice condizione, però, che si tratti di prescrizioni dispositive e nell’interesse dell’utente o consumatore.



Sentenza n. 16401 del 27 luglio 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente M. Finocchiaro, Relatore R. Frasca)

ACQUE – CONCESSIONI A SCOPO IDROELETTRICO – LEGGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO E DELLA REGIONE VENETO RATIFICANTI ACCORDO INTERVENUTO TRA DETTI ENTI

ACQUE – CONCESSIONI A SCOPO IDROELETTRICO – LEGGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO E DELLA REGIONE VENETO RATIFICANTI ACCORDO INTERVENUTO TRA DETTI ENTI

DISCIPLINA RETROATTIVA INCIDENTE SU GIUDICATO DEL TSAP – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE (artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost.; art. 6 CEDU)

Le Sezioni Unite civile hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 25 e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1, in relazione all’art. 10 dell’accordo sottoscritto da detti enti rispettivamente il 25 ed il 29 novembre 2005 (avente ad oggetto l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico), per violazione degli artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost. e dell’art. 6 CEDU. Alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU sui limiti della retroattività degli interventi legislativi, e’ censurata, nella sostanza, la retroattività della disciplina recata dall’anzidetto accordo (ratificato con le menzionate leggi regionale e provinciale ai sensi dell’art. 117, ottavo comma, Cost.) incidente sul giudicato intervenuto, a seguito di sentenza del TSAP, in ordine agli effetti del provvedimento della Provincia autonoma di trasferimento delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico.



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 15866 del 20 luglio 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore G. Salmè)

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI - NOMINA DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE - OBBLIGATORIETA'

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI - NOMINA DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE - OBBLIGATORIETA'

POTERE DI INDICAZIONE DEL DEBITORE - LIMITI - RISPETTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER LA NOMINA CURATORE - DIFETTO - POTERE INTEGRATIVO DEL TRIBUNALE - SUSSISTENZA

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la fase della liquidazione avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell’art. 182 legge fallim., ma nel necessario rispetto dei requisiti soggettivi – tra cui le incompatibilità di cui all’art. 28 legge fallim. – previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione sostitutiva compete al tribunale, che non può tuttavia attribuire al giudice delegato, investito di limitati poteri di controllo, altresì la facoltà di nomina dei professionisti la cui opera sia richiesta nella fase di gestione, appartenendo tale prerogativa e responsabilità al medesimo commissario liquidatore.



Testo Completo: Sentenza n. 15699 del 15 luglio 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore V. Ragonesi)



RIFIUTI - DELITTO DI TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI O CON INDICAZIONE NEL FORMULARIO DI DATI INCOMPLETI O INESATTI - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 205 DEL 2010 - DEPENALIZZAZIONE

RIFIUTI - DELITTO DI TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI O CON INDICAZIONE NEL FORMULARIO DI DATI INCOMPLETI O INESATTI - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 205 DEL 2010 - DEPENALIZZAZIONE

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, previsto come delitto dall'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, non è più previsto dalla legge come reato. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova fattispecie dell'art. 260-bis, comma settimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotta dal D.Lgs. n. 205 del 2010, sanziona il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI e non quello accompagnato dal F.I.R. o con un formulario con dati incompleti o inesatti).



Testo Completo: Sentenza n. 29973 del 21 giugno 2011 - depositata il 27 luglio 2011



(Sezione Terza Penale, Presidente C. Petti, Relatore A. Franco)



RESPONSABILITÀ CIVILE – EVENTO DANNOSO RICONDUCIBILE, SOTTO IL PROFILO EZIOLOGICO, ALLA CONDOTTA DEL SANITARIO E AL FATTORE NATURALE RAPPRESENTATO DALLA PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA DEL DANNEGGIATO

RESPONSABILITÀ CIVILE – EVENTO DANNOSO RICONDUCIBILE, SOTTO IL PROFILO EZIOLOGICO, ALLA CONDOTTA DEL SANITARIO E AL FATTORE NATURALE RAPPRESENTATO DALLA PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA DEL DANNEGGIATO

Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata - sul piano della causalità materiale - l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., così ascrivendo l’evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito).



Sentenza n. 15991 del 21 luglio 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore G. Travaglino)

sabato 10 settembre 2011

RESPONSABILITÀ CIVILE – EVENTO DANNOSO RICONDUCIBILE, SOTTO IL PROFILO EZIOLOGICO, ALLA CONDOTTA DEL SANITARIO E AL FATTORE NATURALE RAPPRESENTATO DALLA PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA DEL DANNEGGIATO

RESPONSABILITÀ CIVILE – EVENTO DANNOSO RICONDUCIBILE, SOTTO IL PROFILO EZIOLOGICO, ALLA CONDOTTA DEL SANITARIO E AL FATTORE NATURALE RAPPRESENTATO DALLA PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA DEL DANNEGGIATO



Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata - sul piano della causalità materiale - l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., così ascrivendo l’evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito).



Sentenza n. 15991 del 21 luglio 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore G. Travaglino)

ACQUE - CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE A SCOPO IDROELETTRICO - AUMENTO DEL CANONE DELIBERATO DALLA REGIONE BASILICATA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TSAP

ACQUE - CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE A SCOPO IDROELETTRICO - AUMENTO DEL CANONE DELIBERATO DALLA REGIONE BASILICATA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TSAP

TERMINE BREVE - DIES A QUO - MUTAMENTO DI ESEGESI DELLA NORMA PROCESSUALE DI RIFERIMENTO - CONSEGUENZE Risolvendo la questione di massima, di particolare importanza, relativa al se il sopravvenuto mutamento di esegesi della norma processuale di riferimento, che sia connotato dalla sua imprevedibilità, possa comportare la tardività di un ricorso altrimenti tempestivo alla stregua del diverso diritto vivente alla data della sua proposizione, le S.U. statuiscono che ove venga in rilievo un problema di tempestività dell’atto processuale - sussistente in base alla giurisprudenza overruled, ma venuta meno in conseguenza del successivo mutamento della regola di riferimento -, il valore del giusto processo impone che sia esclusa l’operatività della preclusione derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa. L’occasione per affermare questo principio è sorta in relazione alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine breve per l’impugnazione delle sentenze del TSAP, dopo che l’iniziale, risalente e poi consolidatasi interpretazione degli artt. 183 e ss. TU n. 1775 del 1933 è stata rovesciata dalla sentenza n. 7607 del 2010,confermata dalla odierna pronuncia.



Testo Completo: Sentenza n.15144 dell'11 luglio 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. R. Morelli)

MISURE CAUTELARI PERSONALI NON CUSTODIALI - SENTENZA DI CONDANNA A PENA DETENTIVA ESEGUIBILE

MISURE CAUTELARI PERSONALI NON CUSTODIALI - SENTENZA DI CONDANNA A PENA DETENTIVA ESEGUIBILE

CESSAZIONE AUTOMATICA DELLA MISURA CAUTELARE AL MOMENTO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA – COMPETENZA DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE A DECIDERE SULLE RELATIVE QUESTIONI

Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che la cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari. Comunque, ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell’esecuzione.



Testo Completo: Sentenza n. 18353 del 31 marzo 2011 - depositata l’11 maggio 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore A. Cortese)





NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO O ALTRA PARTE PRIVATA - CONSEGNA DELL'ATTO AL DIFENSORE - USO DEL TELEFAX O DI ALTRO MEZZO IDONEO - LEGITTIMITA'

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO O ALTRA PARTE PRIVATA - CONSEGNA DELL'ATTO AL DIFENSORE - USO DEL TELEFAX O DI ALTRO MEZZO IDONEO - LEGITTIMITA'



Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto per il quale le notificazioni di atti, che abbiano come destinatario l’imputato o altra parte privata, possono essere eseguite con telefax o altro mezzo idoneo, a norma dell’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen., in ogni caso in cui gli atti da notificare possano o debbano essere consegnati al difensore.



Sentenza n. 28451 del 28 aprile 2011 - depositata il 19 luglio 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore A. M. Lombardi)

MISURE CAUTELARI - PERSONALI – SUCCESSIONE DI LEGGI - NORMA SOPRAVVENUTA SFAVOREVOLE - LEGGE N. 38 DEL 2009 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE - RAGIONI

MISURE CAUTELARI - PERSONALI – SUCCESSIONE DI LEGGI - NORMA SOPRAVVENUTA SFAVOREVOLE - LEGGE N. 38 DEL 2009 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE - RAGIONI


Le Sezioni unite hanno ritenuto che, in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima dell’entrata in vigore della l. n. 38 del 2009 (che ha modificato l’art. 275 c.p.p., ampliando il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria), non possa subire modifiche solo per effetto della nuova e più sfavorevole normativa. In motivazione, sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU, si è anche osservato, per quanto più in generale riguarda il tema della successione di leggi processuali nel tempo, che il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, non costituisce un principio dell’ordinamento processuale, tanto meno nell’ambito delle misure cautelari: non esistono, infatti, principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell’ordinamento processuale.



Sentenza n. 27919 del 31 marzo 2011 - depositata il 14 luglio 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore R. M. Blaiotta)

GIUDIZIO – TESTIMONE RESIDENTE ALL’ESTERO – DICHIARAZIONI PREDIBATTIMENTALI – ACQUISIZIONE – UTILIZZAZIONE – CONDIZIONI E LIMITI

GIUDIZIO – TESTIMONE RESIDENTE ALL’ESTERO – DICHIARAZIONI PREDIBATTIMENTALI – ACQUISIZIONE – UTILIZZAZIONE – CONDIZIONI E LIMITI

Le Sezioni unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui le dichiarazioni pre-dibattimentali del testimone residente all’estero possono essere acquisite mediante lettura a condizione che vi sia stata un’effettiva e valida notificazione della citazione del testimone, che la sua eventuale irreperibilità sia stata verificata con tutti gli accertamenti opportuni e necessari in concreto, che l’impossibilità dell’esame sia assoluta e oggettiva e, infine, che sia stata inutilmente richiesta, ove possibile, l’audizione del dichiarante mediante una rogatoria internazionale concelebrata. Hanno altresì chiarito che, in ossequio all’art. 6, comma 3, lett. d) della Carta europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, le dichiarazioni accusatorie pre-dibattimentali rese al di fuori del contraddittorio, pur legittimamente acquisite, non possono da sole fondare l’affermazione di colpevolezza.



Sentenza n. 27918 del 25 novembre 2010 - depositata il 14 luglio 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Fazzioli, Relatore A. Franco)

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - DETERMINAZIONE PER LA FASE - MOMENTO INIZIALE - INDIVIDUAZIONE

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - DETERMINAZIONE PER LA FASE - MOMENTO INIZIALE - INDIVIDUAZIONE

Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nell’ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall’ordinanza con cui è disposto il giudizio abbreviato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che nell’ipotesi di abbreviato che si innesti su una richiesta di giudizio immediato - o di emissione di decreto penale di condanna -, vi è un iniziale vaglio di ammissibilità da parte del giudice che ha accolto la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, in ordine ai requisiti formali della richiesta, e, in caso di ritenuta ammissibilità, alla successiva udienza fissata con decreto de plano procede un diverso giudice, nel contraddittorio delle parti, al vaglio della fondatezza della richiesta con l’adozione dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato, momento, questo, a partire dal quale può considerarsi iniziato il relativo giudizio).



Testo Completo: Sentenza n. 30200 del 28 aprile 2011- depositata il 28 luglio 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore G. Marasca)



TRIBUTI - BENEFICI "PRIMA CASA" - DECADENZA

TRIBUTI - BENEFICI "PRIMA CASA" - DECADENZA





La S.C. ha affermato che ì benefici tributari di cui il contribuente abbia usufruito per la c.d. “prima casa” vengono meno nel caso di vendita ed acquisto di una quota di immobile non significativa



Sentenza n. 13291 del 17 giugno 2011



(Sezione Tributaria, Presidente M. Pivetti, Relatore A. Greco)

AZIONE PENALE – QUERELA – REMISSIONE – QUERELATO NON COMPARSO IN UDIENZA – MANCANZA DI RIFIUTO – CONSEGUENZE

AZIONE PENALE – QUERELA – REMISSIONE – QUERELATO NON COMPARSO IN UDIENZA – MANCANZA DI RIFIUTO – CONSEGUENZE

La non comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, dà luogo alla mancanza di rifiuto della remissione stessa, sì che deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.



Testo Completo: Sentenza n. 27610 udienza del 25 maggio 2011 - depositata il 13 luglio 2011



(Sezione Unite Penali, Presidente Lupo, Relatore Pagano)



MISURE CAUTELARI – PERSONALI – TERMINI – DURATA – SOSPENSIONE – TEMPI REDAZIONE SENTENZA – DECISIONE – MODALITA’

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – TERMINI – DURATA – SOSPENSIONE – TEMPI REDAZIONE SENTENZA – DECISIONE – MODALITA’

Il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza – ordinario o differito per le ragioni previste dalla legge – ben può essere assunto d’ufficio, senza previo contraddittorio tra le parti.



Testo Completo: Sentenza n. 27361 udienza del 31 marzo 2011 - depositata il 13 luglio 2011



(Sezione Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. C. Siotto)



PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DIFENSORE NON DOMICILIATO IN ROMA - MORTE DEL DOMICILIATARIO DEL RICORRENTE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO D'UDIENZA PRESSO LA CANCELLERIA DELLA S.C. - NECESSITA' - FONDAMENTO

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DIFENSORE NON DOMICILIATO IN ROMA - MORTE DEL DOMICILIATARIO DEL RICORRENTE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO D'UDIENZA PRESSO LA CANCELLERIA DELLA S.C. - NECESSITA' - FONDAMENTO



Le Sezioni Unite della S.C., risolvendo la questione di massima di particolare importanza posta con ordinanza interlocutoria dalla II sezione civile circa gli effetti del decesso del domiciliatario del ricorrente nel giudizio di cassazione, hanno affermato, in adesione all’orientamento tradizionale, che tale evento determina l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che l’avviso d’udienza deve essere notificato presso la cancelleria della Corte, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il diritto di adeguata informazione del difensore non domiciliato in Roma, comunque, salvaguardato dalla possibilità di richiedere che copia dell’avviso sia inviata mediante lettera raccomandata, a norma dell’art. 135 disp. att. cod. proc. civ.



Sentenza n. 13908 del 24 giugno 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Ceccherini)

GIUDICE (ATTI E PROVVEDIMENTI) – DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO A FRONTE DI RICUSAZIONE – CONSEGUENZE - NULLITA’ – LIMITI

GIUDICE (ATTI E PROVVEDIMENTI) – DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO A FRONTE DI RICUSAZIONE – CONSEGUENZE - NULLITA’ – LIMITI

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi sul punto, hanno affermato che la decisione che definisce il procedimento, assunta, nonostante il divieto di cui all’art. 37, comma secondo, cod. proc. pen, dal giudice nei cui confronti sia stata proposta istanza di ricusazione, è viziata da nullità assoluta, ricondotta all’interno del parametro di cui all’art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., solo ove la ricusazione sia accolta, conservando invece validità laddove la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile.



Testo Completo: Sentenza n. 23122 del 21 gennaio 2011 - depositata il 9 giugno 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente G. M. Cosentino, Relatore M. S. De Tomassi)



PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – TRATTAMENTO ILLECITO – SOGGETTO ATTIVO – FATTISPECIE

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – TRATTAMENTO ILLECITO – SOGGETTO ATTIVO – FATTISPECIE

La Corte ha affermato che tra i titolari deputati, ai sensi dell’art.4 del d. lgs. n. 196 del 2003, ad assumere le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, rientra anche colui che, senza essere “istituzionalmente” depositario della tenuta di dati sensibili, sia comunque venuto, anche occasionalmente, a conoscenza degli stessi, sicché, ove egli, indebitamente, ne faccia diffusione illecita, risponde del reato di cui all’art. 167 d. lgs. cit. (Fattispecie di indebita diffusione, attraverso una chat line pubblica, del numero di utenza cellulare altrui).


Testo Completo: Sentenza n. 21839 del 17 febbraio 2011, depositata il 1° giugno 2011



(Sezione Terza Penale, Presidente M. Gentile, Relatore R. Grillo)



PENA – ERGASTOLO - ISOLAMENTO NOTTURNO - NATURA

PENA – ERGASTOLO - ISOLAMENTO NOTTURNO - NATURA

Con la decisione in esame, la Corte ha affermato che l’isolamento notturno, quale istituto generalizzato collegato alla pena dell’ergastolo con finalità segregante, non è più previsto dall’ordinamento giuridico, giacchè gli artt. 22, 23 e 25 cod. pen. devono ritenersi implicitamente modificati in parte qua a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma secondo, della L. 26 luglio 1975, n. 354, ove si prevede che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in “camere dotate di uno o più posti”; e che esso, comunque ispirato a una logica sanzionatoria, non può atteggiarsi a oggetto di una pretesa del detenuto che preferisca l’alloggiamento in camera individuale.



Testo Completo: Sentenza n. 22072 del 25 febbraio 2011 - depositata il 1° giugno 2011



(Sezione Prima Penale, Presidente M. Di Tommasi, Relatore L. La Posta)



SEQUESTRO PENALE – SEQUESTRO CONSERVATIVO - SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE

SEQUESTRO PENALE – SEQUESTRO CONSERVATIVO - SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE

Con la decisione in esame, la Corte ha affermato che, nel caso in cui il processo sia definito con sentenza di applicazione della pena, il sequestro conservativo disposto sui beni dell’imputato è destinato a divenire inefficace soltanto ove l’azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente riassunta in sede civile e quindi iniziata nei termini previsti dall’art. 669-octies cod. proc. civ.

Testo Completo: Sentenza n. 22062 del 21 gennaio 2011 - depositata il 1° giugno 2011



(Sezione Prima Penale, Presidente M. Di Tommasi, Relatore L. La Posta)



GIUDICE (ATTI E PROVVEDIMENTI) – DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO A FRONTE DI RICUSAZIONE – CONSEGUENZE - NULLITA’ – LIMITI

GIUDICE (ATTI E PROVVEDIMENTI) – DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO A FRONTE DI RICUSAZIONE – CONSEGUENZE - NULLITA’ – LIMITI

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi sul punto, hanno affermato che la decisione che definisce il procedimento, assunta, nonostante il divieto di cui all’art. 37, comma secondo, cod. proc. pen, dal giudice nei cui confronti sia stata proposta istanza di ricusazione, è viziata da nullità assoluta, ricondotta all’interno del parametro di cui all’art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., solo ove la ricusazione sia accolta, conservando invece validità laddove la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile.

Testo Completo: Sentenza n. 23122 del 21 gennaio 2011 - depositata il 9 giugno 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente G. M. Cosentino, Relatore M. S. De Tomassi)



OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA - MANCATO COMPLETAMENTO DELL'OPERA - RESTITUZIONE DEL BENE AL PRIVATO - AMMISSIBILITA' - FONDAMENTO

OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA - MANCATO COMPLETAMENTO DELL'OPERA - RESTITUZIONE DEL BENE AL PRIVATO - AMMISSIBILITA' - FONDAMENTO

L’occupazione per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l’acquisto della proprietà in capo alla P.A. dell’area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata; tuttavia, ove risulti che l’opera programmata non sia stata completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della P.A. nel perseguimento dell’obiettivo inizialmente delineato, può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, che realizza la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione dell’art. 2058 del codice civile.

Testo Completo: Sentenza 31 maggio 2011, n. 11963
(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore C. Piccininni)



domenica 12 giugno 2011

LEGGE PENALE - DIRETTIVA COMUNITARIA C.D. RIMPATRI - ART. 14, COMMA 5-QUATER, D.LGS. N. 286 DEL 1998 - DISAPPLICAZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' - RINUNCIA AL RICORSO - CONSEGUENZE

LEGGE PENALE - DIRETTIVA COMUNITARIA C.D. RIMPATRI - ART. 14, COMMA 5-QUATER, D.LGS. N. 286 DEL 1998 - DISAPPLICAZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' - RINUNCIA AL RICORSO - CONSEGUENZE

L’efficacia diretta nell’ordinamento interno della direttiva comunitaria 2008/115 (c.d. rimpatri), che osta al trattamento penale del soggiorno irregolare dello straniero conseguente soltanto alla violazione di un ordine di allontanamento dallo Stato, comporta la disapplicazione anche della norma incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5-quater, d. lgs. n. 286 del 1998, il che si risolve in una sostanziale abolitio criminis, rilevabile dalla Corte di cassazione, ai fini dell’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per non essere il fatto più previsto come reato, pur se sia intervenuta medio tempore rinuncia al ricorso da parte dell’imputato.

Sentenza n. 22105 del 28 aprile 2011 - depositata il 1° giugno 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente M. Di Tomassi, Relatore P. M. S. Caprioglio)

TRIBUTI - IVA - RIMBORSO DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI - TERMINI - NATURA PERENTORIA O MENO - DOMANDA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

TRIBUTI - IVA - RIMBORSO DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI - TERMINI - NATURA PERENTORIA O MENO - DOMANDA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

La S.C. ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla seguente questione: "se il termine di sei mesi successivi allo scadere dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile, previsto, per la presentazione della domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti passivi non residenti all'interno del paese, dall'art. 7, paragrafo 1, primo comma, ultimo periodo, dell'ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE, abbia carattere perentorio, sia cioè stabilito a pena di decadenza dal diritto al rimborso".

Ordinanza interlocutoria n. 11456 del 25 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente M. Pivetti, Relatore B. Virgilio)

TRIBUTI - AIUTI DI STATO - SUPERAMENTO DEGLI IMPORTI PREVISTI DAL REGIME "DE MINIMIS" - RECUPERO

TRIBUTI - AIUTI DI STATO - SUPERAMENTO DEGLI IMPORTI PREVISTI DAL REGIME "DE MINIMIS" - RECUPERO

In tema di aiuti di Stato la S.C. ha affermato che gli importi previsti dal regime "de minimis" rappresentano una soglia entro la quale si presume che non si possa verificare alcuna alterazione della concorrenza per la pochezza della somma in questione, con la conseguenza che, quando la soglia viene superata, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma e non soltanto la parte che eccede la soglia di tolleranza.

Sentenza n. 11228 del 20 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente D. Plenteda, Relatore A. Merone)


TRIBUTI - AZIENDA IN PERDITA - AVVIAMENTO COMMERCIALE - CONFIGURABILITA' - CONSEGUENZE

TRIBUTI - AZIENDA IN PERDITA - AVVIAMENTO COMMERCIALE - CONFIGURABILITA' - CONSEGUENZE

La S.C. ha affermato che anche in relazione ad un’azienda in perdita può configurarsi l’avviamento commerciale, il quale, in caso di acquisto dell’azienda, può essere iscritto nell’attivo del bilancio da parte della società acquirente, con conseguente deducibilità dai redditi d’impresa delle relative quote di ammortamento.

Sentenza n. 10586 del 13 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente A. Merone, Relatore S. Olivieri)

TRIBUTI - ACCERTAMENTO MEDIANTE GLI STUDI DI SETTORE

TRIBUTI - ACCERTAMENTO MEDIANTE GLI STUDI DI SETTORE
La S.C. ha ribadito, in tema di accertamento mediante gli studi di settore, che, in presenza di uno scostamento rispetto ai dati forniti dagli studi, il contribuente è ammesso da fornire le ragioni dello scarto tra l'accertato e il dichiarato, smentendo voce per voce i dati dell'Ufficio.

Testo Completo: Ordinanza n. 10778 del 16 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente A. Merone, Relatore V. Di Domenico)




TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE - PAGAMENTO EFFETTUATO DOPO L'AVVISO DI MORA - RAVVEDIMENTO - ESCLUSIONE

TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE - PAGAMENTO EFFETTUATO DOPO L'AVVISO DI MORA - RAVVEDIMENTO - ESCLUSIONE

La S.C. ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative tributarie, la fattispecie del ravvedimento, prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, presuppone che il versamento delle sanzioni e degli oneri accessori sia effettuato dal contribuente spontaneamente e non è configurabile nelle ipotesi in cui - esaurite le fasi di accertamento della violazione e di irrogazione delle sanzioni - l'amministrazione proceda alla riscossione coattiva delle stesse, notificando al contribuente l'avviso di mora.

Sentenza n. 10592 del 13 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente A. Merone, Relatore A. Valitutti)


TRIBUTI - RIMBORSO DEL CREDITO IVA - RICHIESTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE - SUFFICIENZA

TRIBUTI - RIMBORSO DEL CREDITO IVA - RICHIESTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE - SUFFICIENZA
La S.C. ha affermato che la previsione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui non sono applicabili le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, deve collegarsi non già ad uno stato soggettivo e temporaneo superabile attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate, ma ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo.

Testo Completo: Sentenza n. 10430 del 12 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente M. D'Alonzo, Relatore G. Caracciolo)



TRIBUTI - RIMBORSO DEL CREDITO IVA - RICHIESTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE - SUFFICIENZA

TRIBUTI - RIMBORSO DEL CREDITO IVA - RICHIESTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE - SUFFICIENZA

La S.C. ha affermato che, ai fini del rimborso del credito Iva, è sufficiente la richiesta in sede di dichiarazione annuale e non è necessaria una specifica ed ulteriore richiesta di rimborso.

Sentenza n. 10428 del 12 maggio 2011

(Sezione Tributaria, Presidente M. D'Alonzo, Relatore E. Ferrara)


NULLITA' PROCESSUALI - GIUDIZIO CAMERALE D'APPELLO - AVVISO D'UDIENZA - CODIFENSORE DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - DEDUCIBILITA' - LIMITI

NULLITA' PROCESSUALI - GIUDIZIO CAMERALE D'APPELLO - AVVISO D'UDIENZA - CODIFENSORE DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - DEDUCIBILITA' - LIMITI

Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che del codifensore, ritualmente citati.

Sentenza n. 22242 del 27 gennaio 2011 - depositata il 1° giugno 2011

(Sezioni Unite Penali, Presidente G.M. Cosentino, Relatore F. Fiandanese)

STUPEFACENTI - VENDITA - ATTENUANTE DEL CONSEGUIMENTO DI UN LUCRO DI SPECIALE TENUITA' - APPLICABILITA' - CONCORSO CON L'ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITA' - CONFIGURABILITA'

STUPEFACENTI - VENDITA - ATTENUANTE DEL CONSEGUIMENTO DI UN LUCRO DI SPECIALE TENUITA' - APPLICABILITA' - CONCORSO CON L'ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITA' - CONFIGURABILITA'
La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti ed è compatibile con l’attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma quinto, del d. P.R. n. 309/1990.

Testo Completo: Sentenza n. 20937 del 18 gennaio 2011 - depositata il 25 maggio 2011

(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Serpico, Relatore G. Paoloni)


REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA – PLURALITA’ DI FATTI – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE – ESCLUSIONE – CONCORSO DI REATI - SUSSISTENZA - IMPUGNAZIONI – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE – TERMINI - DECORRENZA

REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA – PLURALITA’ DI FATTI – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE – ESCLUSIONE – CONCORSO DI REATI - SUSSISTENZA
Le Sezioni Unite, risolvendo un risalente contrasto interpretativo, hanno precisato che in caso di pluralità di condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento, le medesime mantengono autonomia, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen. Nella stessa occasione la Corte ha altresì escluso che, con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, sia configurabile la preclusione dell’eventuale giudicato intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura concorsuale.
IMPUGNAZIONI – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE – TERMINI - DECORRENZA
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e che il suddetto termine decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata o dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, precisando altresì che, qualora il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della motivazione della suindicata sentenza, deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all’impugnazione il relativo avviso di deposito e che da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare.

Testo Completo: Sentenza n. 21039 del 27 gennaio 2011 - depositata il 26 maggio 2011

(Sezioni Unite Penali, Presidente G. M. Cosentino, Relatore N. Milo)


RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE- DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - SCRITTO ANONIMO

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE- DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - SCRITTO ANONIMO
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia.

Sentenza n. 11004 del 19 maggio 2011

(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore A. Spirito)


PENA - RECIDIVA - AUMENTI SUPERIORI A UN TERZO - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE AD EFFETTO SPECIALE - CONSEGUENZE

PENA - RECIDIVA - AUMENTI SUPERIORI A UN TERZO - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE AD EFFETTO SPECIALE - CONSEGUENZE

Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui la recidiva che può determinare un aumento di pena superiore a un terzo è circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, è soggetta, nel caso di concorso con altre circostanze dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento. La circostanza più grave si individua in quella con la previsione di pena più alta nel massimo edittale e, se la concorrente ha però una pena più elevata nel minimo edittale, la pena in concreto irrogata non può essere inferiore a quest’ultima previsione edittale. Hanno poi precisato che alla stessa regola soggiace la recidiva c.d. obbligatoria, di cui all’art. 99 comma 5 cod. pen., applicabile nei confronti del soggetto già recidivo per un qualunque reato che commetta un delitto ricompreso nel catalogo di cui all’art. 407 comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

Sentenza n. 20798 del 24 febbraio 2011 - depositata il 24 maggio 2011

(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. Cassano)

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - DELITTO COLPOSO - CONFIGURABILITA' - LIMITI - FATTISPECIE

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - DELITTO COLPOSO - CONFIGURABILITA' - LIMITI - FATTISPECIE
La scriminante relativa all’adempimento di un dovere, prevista dall’art. 51 cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta colposa dell’agente derivi dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta nelle ipotesi di delitto colposo, quando la condotta riferibile all’agente che ricopre una posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in tema di distruzione pluriaggravata colposa di opere militari, di cui agli artt. 47 e 167 c.p.m.p., contestata in relazione alla cd. strage di Nassiriyah).

Testo Completo: Sentenza n. 20123 del 20 gennaio 2011 - depositata il 20 maggio 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore U. Zambetti)


domenica 29 maggio 2011

PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO – PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – MEDICI SPECIALIZZANDI - MANCATA O INCOMPLETA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - RESPONSABILITA' RISARCITORIA DELLO STATO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - TERMINE

PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO – PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – MEDICI SPECIALIZZANDI - MANCATA O INCOMPLETA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - RESPONSABILITA' RISARCITORIA DELLO STATO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - TERMINE

Con quattro sentenze conformi la Terza Sezione civile – dando continuità alla sentenza n. 9147 del 2009 delle Sezioni Unite e dissentendo, invece, dalla sentenza n. 5842 del 2010 – ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE esistente in favore dei medici specializzandi nel periodo dal 1° gennaio 1983 all’anno accademico 1990/91 è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999.

Testo Completo: Sentenza n. 10813 del 17 maggio 2011

Testo Completo: Sentenza n. 10814 del 17 maggio 2011

Testo Completo: Sentenza n. 10815 del 17 maggio 2011

Testo Completo: Sentenza n. 10816 del 17 maggio 2011


(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore R. Frasca)



PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO – PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – MEDICI SPECIALIZZANDI - MANCATA O INCOMPLETA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - RESPONSABILITA' RISARCITORIA DELLO STATO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - TERMINE

PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO – PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – MEDICI SPECIALIZZANDI - MANCATA O INCOMPLETA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - RESPONSABILITA' RISARCITORIA DELLO STATO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - TERMINE

Con quattro sentenze conformi la Terza Sezione civile – dando continuità alla sentenza n. 9147 del 2009 delle Sezioni Unite e dissentendo, invece, dalla sentenza n. 5842 del 2010 – ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE esistente in favore dei medici specializzandi nel periodo dal 1° gennaio 1983 all’anno accademico 1990/91 è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999.



Testo Completo: Sentenza n. 10815 del 17 maggio 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore R. Frasca)



STRANIERI – REATO EX ART. 14 CO. 5 TER D. LGS. N. 286 DEL 1998 – DIRETTIVA 2008/115/CE – CONSEGUENZE

STRANIERI – REATO EX ART. 14 CO. 5 TER D. LGS. N. 286 DEL 1998 – DIRETTIVA 2008/115/CE – CONSEGUENZE

Con la pronuncia in oggetto la Corte ha affermato, sulla scia della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2011, che l’obbligo per il giudice di disapplicare, per contrasto con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, la norma incriminatrice di cui all'art. 14, comma quinto ter, del d. lgs. n. 286 del 1998, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata posto che detto fatto non è previsto dalla legge come reato.



Testo Completo: Sentenza n. 18586 del 29 aprile 2011 - depositata l'11 maggio 2011



(Sezione Prima Penale, Presidente U. Giordano, Relatore M. Vecchio)