Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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giovedì 9 luglio 2020

Sentenza n. 19762/2020 - Verifica – Natura dinamica del controllo – Significato – Indicazione - Reato transnazionale commesso dallo straniero integralmente all’estero – Applicazione dell’art. 7, comma primo, n. 5 cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo in tema di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale – Esclusione – Ragioni.

Sentenza n. 19762 ud. 17/06/2020 - deposito del 01/07/2020 

In tema di giurisdizione la Prima Sezione ha affermato che:

- il principio per cui il giudice deve controllare costantemente, per tutto il corso del processo, se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione (cd. “carattere dinamico” della verifica della giurisdizione) non va inteso nel senso di ritenere possibile il completamento di una obiettiva “precarietà dimostrativa” degli elementi di fatto da cui inferire, nel momento iniziale della procedura, l’esistenza della giurisdizione medesima essendo, comunque, necessario che anche nella fase prodromica delle indagini preliminari vi sia certezza in ordine al potere dell’autorità giudiziaria di prendere cognizione del fatto;

- in presenza di reato transnazionale (cessione di armi) commesso dallo straniero integralmente all’estero, non può affermarsi la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell’art. 7, comma primo, n. 5 cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo in tema di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, in quanto la disposizione in tema di giurisdizione, di cui all’art. 15, par. 4, della Convenzione, pur in presenza della sua ratifica, non è di immediata applicazione nell’ordinamento dello Stato parte.
 

Presidente: V. Siani

Relatore: R. Magi

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Verifica – Natura dinamica del controllo – Significato – Indicazione - Reato transnazionale commesso dallo straniero integralmente all’estero – Applicazione dell’art. 7, comma primo, n. 5 cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo in tema di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale – Esclusione – Ragioni.

Consigli di lettura

giovedì 14 maggio 2020

Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020 CREDO ATEO O AGNOSTICO - PARITÀ DI TRATTAMENTO DEL Stampa Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020

Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020

La Prima Sezione civile, decidendo sul carattere discriminatorio del diniego di affissione di un manifesto di un’associazione di atei e agnostici, opposto dal Comune per le modalità grafiche ed espressive del mezzo, ha affermato che: - deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente oltre che il diritto di farne propaganda nelle forme più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell’art. 19 Cost., salvo il limite del vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione delle modalità con le quali si esplica la propaganda o la diffusione, potendo negarsi il diritto solo quando le predette modalità si traducano in un’aggressione o in una denigrazione della diversa fede da altri professata; - deve essere garantito il principio della parità di trattamento, sancito dagli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE e dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, tra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico, determinando la violazione una discriminazione vietata, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all’altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall’autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata.


Presidente: R.M. Di Virgilio

Relatore: A. Valitutti


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 CREDO ATEO O AGNOSTICO - PARITÀ DI TRATTAMENTO DEL Stampa  Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020

giovedì 30 aprile 2020

Sentenza n. 8432 del 30/04/2020 SEPARAZIONE DEI CONIUGI - ORDINANZA PRESIDENZIALE - RECLAMO ALLA CORTE D’APPELLO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.

Sentenza n. 8432 del 30/04/2020 

In tema di separazione dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento adottato in pendenza della lite, resta riservato al tribunale provvedere sulle spese nella sentenza emessa a conclusione del giudizio anche per la fase di reclamo.

Presidente: M.C. Giancola

Estensore: G. Mercolino

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SEPARAZIONE DEI CONIUGI - ORDINANZA PRESIDENZIALE - RECLAMO ALLA CORTE D’APPELLO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.

mercoledì 24 giugno 2015

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI DETENZIONE EX ART. 41 BIS ORD. PEN. - SOSPENSIONE DELLE REGOLE DEL TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI DETENUTI PER DETERMINATI REATI - AVVENUTA SOSPENSIONE DELLA PARTE DI PENA RIFERIBILE A TALI REATI - RILEVANZA AI FINI DELLA LEGITTIMITÀ DEL REGIME DI DETENZIONE DIFFERENZIATA - ESCLUSIONE.

La prima sezione, decidendo su un reclamo contro la proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., ha affermato che è irrilevante la circostanza che il condannato, detenuto in virtù di un cumulo comprensivo di pene per reati legittimanti l'applicazione del regime detentivo speciale e per altri reati, abbia ottenuto la “sospensione” della parte di pena relativa ai primi reati in ragione della pendenza di giudizio di revisione, tenuto conto non solo del principio di unicità della pena di cui all'art. 76, comma primo, cod. pen., ma anche delle specifiche finalità di ordine e sicurezza del regime differenziato.


Presidente: A. Cortese
Relatore: F. Casa

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI DETENZIONE EX ART. 41 BIS ORD. PEN. - SOSPENSIONE DELLE REGOLE DEL TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI DETENUTI PER DETERMINATI REATI - AVVENUTA SOSPENSIONE DELLA PARTE DI PENA RIFERIBILE A TALI REATI - RILEVANZA AI FINI DELLA LEGITTIMITÀ DEL REGIME DI DETENZIONE DIFFERENZIATA - ESCLUSIONE.

Sentenza n. 25832 ud. 05/02/2015 - deposito del 18/06/2015

mercoledì 10 giugno 2015

SICUREZZA PUBBLICA - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DI ESEGUIBILITA' DI UNA MISURA PERSONALE RIMASTA SOSPESA PER DETENZIONE DEL DESTINATARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLO AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS. N. 159 DEL 2011 - AMMISSIBILITA'

La Corte di Cassazione ha affermato che, avverso il provvedimento che conferma l’eseguibilità di una misura di prevenzione rimasta sospesa per lo stato di detenzione carceraria del destinatario, non è esperibile il ricorso per cassazione ma l’appello ai sensi dell’art. 10 D.lgs. n. 159 del 2011.


Presidente: M.C.Siotto
Relatore: R.Magi

SICUREZZA PUBBLICA - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DI ESEGUIBILITA' DI UNA MISURA PERSONALE RIMASTA SOSPESA PER DETENZIONE DEL DESTINATARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLO AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS. N. 159 DEL 2011 - AMMISSIBILITA'

Sentenza n. 24402 ud. 09/04/2015 - deposito del 08/06/2015

IMPUGNAZIONI - RESCISSIONE DEL GIUDICATO – RICHIESTA – PRESENTAZIONE A MEZZO FAX – AMMISSIBILITA’ – ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.

La Sezione Prima della Corte di Cassazione ha affermato che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata a mezzo fax, atteso il principio della tassatività delle forme previste dalla legge per la presentazione delle impugnazioni, e che alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen. può conseguire la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.


Presidente: A. Cortese
Relatore: M. Vecchio

IMPUGNAZIONI - RESCISSIONE DEL GIUDICATO – RICHIESTA – PRESENTAZIONE A MEZZO FAX – AMMISSIBILITA’ – ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.

Sentenza n. 23426 ud. 15/04/2015 - deposito del 01/06/2015

PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - GIUDIZIO IMMEDIATO COSIDDETTO CUSTODIALE – TERMINE PREVISTO DALL'ART. 453, COMMA PRIMO-BIS, COD. PROC. PEN. – RICHIESTA FORMULATA PRIMA DELLA SCADENZA – CONSEGUENZE

La Prima Sezione ha affermato che la richiesta di giudizio immediato cd. “custodiale”, effettuata dal PM in violazione dell’art. 453 bis cod. proc. pen. prima della conclusione del procedimento di riesame o della scadenza dei termini di proposizione, non è sindacabile dal Gip ed è comunque sanata da una eventuale richiesta di ammissione al rito abbreviato.


Presidente: M.C. Siotto
Relatore: M. Boni

PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - GIUDIZIO IMMEDIATO COSIDDETTO CUSTODIALE – TERMINE PREVISTO DALL'ART. 453, COMMA PRIMO-BIS, COD. PROC. PEN. – RICHIESTA FORMULATA PRIMA DELLA SCADENZA – CONSEGUENZE

Sentenza n. 22549 ud. 04/02/2015 - deposito del 28/05/2015

martedì 26 maggio 2015

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA - CONFISCA PREVISTA DALL'ARTICOLO 12 SEXIES D.L. 8 GIUGNO 1992 N. 306 - ADOZIONE DE PLANO - TARDIVITA' DELL'OPPOSIZIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVA ISTANZA DI REVOCA AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI

Con sentenza depositata in data 18 maggio 2015, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la tardività dell’opposizione proposta avverso il decreto di confisca dei beni patrimoniali ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in legge 8 agosto 1992 n. 356, adottato de plano dal giudice dell’esecuzione, non è di ostacolo all’ammissibilità di una “nuova” istanza esecutiva con cui si prospetti la illegittimità ab origine della confisca, attraverso la produzione di elementi mai valutati.


Presidente: U. Giordano
Relatore: R. Magi



ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA - CONFISCA PREVISTA DALL'ARTICOLO 12 SEXIES D.L. 8 GIUGNO 1992 N. 306 - ADOZIONE DE PLANO - TARDIVITA' DELL'OPPOSIZIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVA ISTANZA DI REVOCA AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI


Sentenza n. 20507 ud. 21/04/2015 - deposito del 18/05/2015

martedì 28 aprile 2015

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI – LESIONI PROCURATE AL CANE DI PROPRIETÀ DURANTE L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA CACCIA – CONFIGURABILITÀ DEL REATO – SUSSISTENZA

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, ha affermato che integra il reato di maltrattamento di animali, previsto dall’art. 544 ter cod.pen., la condotta dell’agente che, esercitando in modo abusivo la caccia ed installando, in particolare, trappole illegali, provochi lesioni ad un animale.


Presidente: U.Giordano
Relatore: L.P.Caiazzo


MALTRATTAMENTO DI ANIMALI – LESIONI PROCURATE AL CANE DI PROPRIETÀ DURANTE L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA CACCIA – CONFIGURABILITÀ DEL REATO – SUSSISTENZA

Sentenza n. 17012 ud. 08/04/2015 - deposito del 23/04/2015

ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE - CONFISCA DI PREVENZIONE – ISTANZA DEL TERZO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO GARANTITO DA IPOTECA SUL BENE CONFISCATO – UTILIZZABILITÀ DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE CONTENUTE NEL FASCICOLO DELLA MISURA DI PREVENZIONE – LEGITTIMITÀ.

ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE - CONFISCA DI PREVENZIONE – ISTANZA DEL TERZO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO GARANTITO DA IPOTECA SUL BENE CONFISCATO – UTILIZZABILITÀ DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE CONTENUTE NEL FASCICOLO DELLA MISURA DI PREVENZIONE – LEGITTIMITÀ.

Sentenza n. 17015 ud. 12/12/2014 - deposito del 23/04/2015

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ha affermato che il giudice adito in sede di esecuzione con istanza di riconoscimento del credito a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 dal creditore assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca, e rimasto terzo estraneo al procedimento di cognizione all’esito del quale é stato emesso provvedimento ablatorio, può legittimamente utilizzare, ai fini della decisione, gli atti dell’indicata procedura cognitiva senza necessità di adottare un formale provvedimento ammissivo degli stessi.


Presidente: A. Cortese
Relatore: R. Magi

venerdì 24 aprile 2015

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – RECLAMO GIURISDIZIONALE PROPOSTO A TUTELA DEI DIRITTI DEI DETENUTI – DISCIPLINA PROCESSUALE DETTATA DAGLI ARTT. 35-BIS E 69, COMMA 6, ORD. PEN., COME INTRODOTTI O MODIFICATI PER EFFETTO DEL D.L. N. 146 DEL 2013 – IMMEDIATA OPERATIVITÀ – PROVVEDIMENTO DECISORIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA – QUALIFICAZIONE COME DECRETO O COME ORDINANZA – CRITERI DISTINTIVI – RICORSO IMMEDIATO PER CASSAZIONE AVVERSO L’ORDINANZA – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE.

Sentenza n. 16375 ud. 20/03/2015 - deposito del 20/04/2015

La Corte di cassazione, pronunciandosi su un reclamo giurisdizionale concernente l’asserita inosservanza da parte dell’amministrazione penitenziaria di disposizioni dalle quali deriva al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti, ha affermato che:
- le disposizioni processuali di cui agli art. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., come introdotti o modificati per effetto del d.l. n. 146 del 2013, convertito in legge n. 10 del 2014, in carenza di norme di diritto intertemporale, trovano immediata applicazione anche nei procedimenti attivati dai detenuti nella vigenza della precedente disciplina;
- i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza all’esito del procedimento ex artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen. sono qualificabili come decreto o, invece, come ordinanza, in considerazione del loro contenuto obiettivo e della loro collocazione nella sequenza procedimentale;
- avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza è proponibile il reclamo al Tribunale di sorveglianza e non il ricorso diretto per cassazione, ma l’immediata presentazione di quest’ultimo non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, bensì, in virtù del principio di conversione, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, previa qualificazione del ricorso come reclamo.
(Fattispecie in cui i detenuti si erano doluti della installazione di reti metalliche, fissate alle inferriate delle celle, ritenendo che esse impedissero l’entrata di luce e aria nelle celle).



Presidente: M.C. Siotto
Relatore: M. Vecchio


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ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – RECLAMO GIURISDIZIONALE PROPOSTO A TUTELA DEI DIRITTI DEI DETENUTI – DISCIPLINA PROCESSUALE DETTATA DAGLI ARTT. 35-BIS E 69, COMMA 6, ORD. PEN., COME INTRODOTTI O MODIFICATI PER EFFETTO DEL D.L. N. 146 DEL 2013 – IMMEDIATA OPERATIVITÀ – PROVVEDIMENTO DECISORIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA – QUALIFICAZIONE COME DECRETO O COME ORDINANZA – CRITERI DISTINTIVI – RICORSO IMMEDIATO PER CASSAZIONE AVVERSO L’ORDINANZA – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE.

mercoledì 22 aprile 2015

LIBERAZIONE ANTICIPATA – LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE EX ART. 4 D.L. N. 146 DEL 2013, CONV. CON MOD. IN L. N. 10 DEL 2014 – APPLICABILITÀ AI CONDANNATI AMMESSI ALLA DETENZIONE DOMICILIARE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI SUI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA - ESCLUSIONE.

LIBERAZIONE ANTICIPATA – LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE EX ART. 4 D.L. N. 146 DEL 2013, CONV. CON MOD. IN L. N. 10 DEL 2014 – APPLICABILITÀ AI CONDANNATI AMMESSI ALLA DETENZIONE DOMICILIARE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI SUI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA - ESCLUSIONE.

Sentenza n. 16656 ud. 16/01/2015 - deposito del 21/04/2015

In tema di liberazione anticipata “speciale”, di cui all’art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 2014, n. 10), la Prima sezione della Corte di cassazione ha affermato che tale istituto non si applica ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare, anche nelle ipotesi in cui la misura alternativa alla detenzione sia stata disposta, ai sensi dell’art. 16 nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in l. 15 marzo 1991, n. 82), in favore di condannati che hanno collaborato con la giustizia.


Presidente: U. Giordano
Relatore: M. Boni

lunedì 30 marzo 2015

STUPEFACENTI – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE COSTITUITA PER COMMETTERE FATTI DI LIEVE ENTITÀ – IPOTESI AUTONOMA DI REATO RICONDUCIBILE ALL’ASSOCIAZIONE DI CUI ALL’ART. 416 COD. PEN. – CONSEGUENZE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELL’INDULTO.

STUPEFACENTI – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE COSTITUITA PER COMMETTERE FATTI DI LIEVE ENTITÀ – IPOTESI AUTONOMA DI REATO RICONDUCIBILE ALL’ASSOCIAZIONE DI CUI ALL’ART. 416 COD. PEN. – CONSEGUENZE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELL’INDULTO.

Sentenza n. 13062 ud. 19/03/2015 - deposito del 27/03/2015

In tema di stupefacenti, la Prima sezione della Corte di cassazione ha affermato che l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità, di cui all’art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, costituisce un’ipotesi autonoma di reato riconducibile all’art. 416 cod. pen.; ne consegue che a tale associazione – anche se aggravata ai sensi dei commi quarto e quinto dell’art. 74 - è applicabile l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, in quanto il divieto di applicazione del beneficio è previsto, dalla predetta legge, per le sole ipotesi di cui all’art. 74, commi primo, quarto e quinto, del citato d.P.R. n. 309 del 1990.


Presidente: A. Cortese
Relatore: L. P. Caiazzo

domenica 30 marzo 2014

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - CONFISCA - INDAGINI PATRIMONIALI EFFETTUATE A CARICO DI SOGGETTI CONVIVENTI CON IL PROPOSTO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - CONFISCA - INDAGINI PATRIMONIALI EFFETTUATE A CARICO DI SOGGETTI CONVIVENTI CON IL PROPOSTO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO
- DIES A QUO PER IL CONTEGGIO DEL QUINQUENNIO - MOMENTO DELLA PROPOSTA DELLA MISURA PERSONALE - ESCLUSIONE - MOMENTO DELL'ISTANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE - SUSSISTENZA - RAGIONI
La Prima sezione della Corte di Cassazione, affrontando una questione nuova per la quale non risultano precedenti in materia, ha affermato che il termine di riferimento da cui far decorrere il quinquennio utile per le indagini patrimoniali previste e disciplinate dall’art. 19 del d.lgs n. 159 del 2011, corrisponde al tempo in cui il rappresentante della pubblica accusa propone istanza al Tribunale per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca e non, invece, a quello della proposta di misura personale, in ragione della riconosciuta autonomia tra le misure di prevenzione personali e patrimoniali.
 
Testo Completo:Sentenza n. 12987 del 29 gennaio 2014 - depositata il 19 marzo 2014
(Sezione Prima Penale, Presidente A. Cortese, Relatore F. M. S. Bonito)