GIURISDIZIONE – BENEFICI FISCALI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO – SUSSISTENZA
In tema di benefici economici per le vittime del terrorismo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), in base al procedimento speciale gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n. 206, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell’esenzione dall’Irpef delle somme erogate a titolo di pensione.
Testo Completo: Sentenza n. 17078 dell' 8 agosto 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Toffoli)
In tema di benefici economici per le vittime del terrorismo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), in base al procedimento speciale gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n. 206, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell’esenzione dall’Irpef delle somme erogate a titolo di pensione.
Testo Completo: Sentenza n. 17078 dell' 8 agosto 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Toffoli)