TRIBUTI - RIMBORSO DEL CREDITO IVA - RICHIESTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE - SUFFICIENZA
La S.C. ha affermato che la previsione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui non sono applicabili le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, deve collegarsi non già ad uno stato soggettivo e temporaneo superabile attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate, ma ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo.
Testo Completo: Sentenza n. 10430 del 12 maggio 2011
(Sezione Tributaria, Presidente M. D'Alonzo, Relatore G. Caracciolo)
La S.C. ha affermato che la previsione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui non sono applicabili le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, deve collegarsi non già ad uno stato soggettivo e temporaneo superabile attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate, ma ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo.
Testo Completo: Sentenza n. 10430 del 12 maggio 2011
(Sezione Tributaria, Presidente M. D'Alonzo, Relatore G. Caracciolo)