IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – RICORSO STRAORDINARIO – ERRORE DI FATTO SULLA PRESCRIZIONE – AMMISSIBILITA’ – CONDIZIONI.
Le Sezioni Unite, nel ribadire che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del ricorso straordinario consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, hanno precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio straordinario. Sulla base di tale principio il Supremo Collegio ha quindi ulteriormente precisato che non può essere in radice esclusa la stessa configurabilità di un errore di fatto sulla prescrizione, come invece sostenuto da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, rimanendo inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. tutte le volte che il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto.
Sentenza n. 37505 del 14 luglio 2011 - depositata il 18 ottobre 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente A. Grassi, Relatore F. Ippolito)
Le Sezioni Unite, nel ribadire che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del ricorso straordinario consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, hanno precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio straordinario. Sulla base di tale principio il Supremo Collegio ha quindi ulteriormente precisato che non può essere in radice esclusa la stessa configurabilità di un errore di fatto sulla prescrizione, come invece sostenuto da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, rimanendo inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. tutte le volte che il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto.
Sentenza n. 37505 del 14 luglio 2011 - depositata il 18 ottobre 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente A. Grassi, Relatore F. Ippolito)