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sabato 29 ottobre 2011

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - APPROPRIAZIONE INDEBITA - SOMME TRATTENUTE DAL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E DESTINATE A TERZI CREDITORI DI QUEST'ULTIMO - OMESSO VERSAMENTO - CONSEGUENZE

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - APPROPRIAZIONE INDEBITA - SOMME TRATTENUTE DAL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E DESTINATE A TERZI CREDITORI DI QUEST'ULTIMO - OMESSO VERSAMENTO - CONSEGUENZE

Le Sezioni unite penali hanno ribadito (sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, Li Calzi) che "non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo". Si è, in particolare, osservato che "la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 cod. pen.", e che "può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l'appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta", laddove "non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo".



Testo Completo: Sentenza n. 37954 del 25 settembre 2011 - depositata il 20 ottobre 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. S. Di Tomassi)