Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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sabato 5 dicembre 2020

Sentenza n. 25369 del 11/11/2020 Direttore generale di aziende sanitarie - Rapporto di lavoro - Natura - Regime in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 – Applicabilità.

Sentenza n. 25369 del 11/11/2020 

Le Sez. U., pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che al direttore generale di un ente del SSN (nella specie, di una AUSL) si applica la disciplina generale in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (nonché, ratione temporis, dal d.lgs n. 39 del 2013 dettata per i titolari di incarichi dirigenziali), dovendo essere letto in questo senso il comma 10 dell’art. 3-bis del d.lgs n. 502 del 1992, con la precisazione che ai suddetti fini non ha alcun rilievo il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN – peraltro dal legislatore qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”.

Presidente: A. Spirito

Relatore: L. Tria

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Direttore generale di aziende sanitarie - Rapporto di lavoro - Natura - Regime in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 – Applicabilità.

venerdì 4 dicembre 2020

Sentenza n. 23902 del 29/10/2020 AREA GIÀ EDIFICABILE E POI ASSOGGETTATA A VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ ASSOLUTA - INSERIMENTO DELLA STESSA IN UN PROGRAMMA DI “COMPENSAZIONE URBANISTICA” - ASSOGGETTAMENTO AD ICI – ESCLUSIONE – FONDAMENTO

Sentenza n. 23902 del 29/10/2020 

Le Sez. U., pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: Un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso.

Presidente: F. Tirelli

Relatore: G.M. Stalla

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AREA GIÀ EDIFICABILE E POI ASSOGGETTATA A VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ ASSOLUTA - INSERIMENTO DELLA STESSA IN UN PROGRAMMA DI “COMPENSAZIONE URBANISTICA” - ASSOGGETTAMENTO AD ICI – ESCLUSIONE – FONDAMENTO

giovedì 3 dicembre 2020

Sentenza n. 23901 del 29/10/2020 MEDICI SPECIALIZZANDI - MANCATA O TARDIVA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE INIZIATI ANTERIORMENTE ALL’ANNO 1982 ED IN CORSO AL 1^ GENNAIO 1983 - RISARCIMENTO DEL DANNO - SPETTANZA - RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza n. 23901 del 29/10/2020 

Le Sez. U. hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale: Se l'art. 189, terzo comma, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano compete, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983.

Presidente: F. Tirelli

Relatore: A. Valitutti

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MEDICI SPECIALIZZANDI - MANCATA O TARDIVA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE INIZIATI ANTERIORMENTE ALL’ANNO 1982 ED IN CORSO AL 1^ GENNAIO 1983 - RISARCIMENTO DEL DANNO - SPETTANZA - RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA


domenica 11 ottobre 2020

Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 TERMINE BREVE PER IMPUGNARE - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DELLA PARTE O DELLA PARTE PRESSO IL SUO PROCURATORE – ESPRESSA MENZIONE DEL PROCURATORE QUALE DESTINATARIO - NECESSITÀ - FONDAMENTO - NOTIFICA AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’ENTE PRESSO LA PROPRIA SEDE - RAPPRESENTANZA DA PARTE DI UN AVVOCATO FACENTE PARTE DELL’AVVOCATURA INTERNA DELL’ENTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALL’ENTE PRESSO TALE DOMICILIO SENZA RIFERIMENTO NOMINATIVO ALL’AVVOCATO - INIDONEITÀ ALLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE.

Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 

Le Sez. U., a risoluzione di un contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: - A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione della opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; ne consegue che la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.

Presidente: F. Tirelli

Relatore: F. De Stefano

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TERMINE BREVE PER IMPUGNARE - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DELLA PARTE O DELLA PARTE PRESSO IL SUO PROCURATORE – ESPRESSA MENZIONE DEL PROCURATORE QUALE DESTINATARIO - NECESSITÀ - FONDAMENTO - NOTIFICA AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’ENTE PRESSO LA PROPRIA SEDE - RAPPRESENTANZA DA PARTE DI UN AVVOCATO FACENTE PARTE DELL’AVVOCATURA INTERNA DELL’ENTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALL’ENTE PRESSO TALE DOMICILIO SENZA RIFERIMENTO NOMINATIVO ALL’AVVOCATO - INIDONEITÀ ALLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE.


sabato 10 ottobre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020 SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO – CONTROVERSIE SU SETTORI DISCIPLINATI DAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – APPLICAZIONE DI PRASSI INTERPRETATIVE NAZIONALI CONFIGGENTI CON SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - RICORSO ALLA S.U. PER DIFETTO DI POTERE GIURISDIZIONALE – PROPONIBILITÀ - INTERPRETAZIONE NAZIONALE CONTRARIA – CONFORMITÀ O MENO AL DIRITTO DELL’UNIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020 

Le Sez. U. hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale:

- Se gli artt. 4, par. 3, 19, par. 1, TUE e 2, par. 1 e 2 e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino alla interpretazione e applicazione degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 360, primo comma, n. 1 e 362 primo comma c.p.c. e 110 c.p.a., nella parte in cui tali disposizioni ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per “motivi inerenti alla giurisdizione” - quale si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva che, modifìcando il precedente orientamento, ha ritenuto che il rimedio del ricorso per cassazione, sotto il profilo del cosiddetto “difetto di potere giurisdizionale”, non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea (nella specie in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli Stati membri hanno ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale diritto, con l 'effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l 'uniforme applicazione del diritto dell'Unione e l 'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l 'esigenza che tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia, tenuto conto dei limiti alla “autonomia procedurale” degli Stati membri nella conformazione degli istituti processuali.

Presidente: G. Mammone

Relatore: A.P. Lamorgese

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SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO – CONTROVERSIE SU SETTORI DISCIPLINATI DAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – APPLICAZIONE DI PRASSI INTERPRETATIVE NAZIONALI CONFIGGENTI CON SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - RICORSO ALLA S.U. PER DIFETTO DI POTERE GIURISDIZIONALE – PROPONIBILITÀ - INTERPRETAZIONE NAZIONALE CONTRARIA – CONFORMITÀ O MENO AL DIRITTO DELL’UNIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.


giovedì 8 ottobre 2020

Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Parte gravata – Individuazione - Parte opposta - Conseguenze.

Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 

Le Sez. U., decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Presidente: G. Mammone

Estensore: F.M. Cirillo

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Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Parte gravata – Individuazione - Parte opposta - Conseguenze.



mercoledì 7 ottobre 2020

Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 Interessi usurari – Disciplina antiusura - Art. 1815, comma 2, c.c. – Applicabilità agli interessi convenzionali di mora – Conseguenze – Controversie relative – Oneri probatori delle parti.

Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 

Le Sez. U., decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

- La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.

- La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

- Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

- Si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

- Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell’usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento.

- Nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c..

- L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.
 

Presidente: G. Mammone

Estensore: L. Nazzicone

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Interessi usurari – Disciplina antiusura - Art. 1815, comma 2, c.c. – Applicabilità agli interessi convenzionali di mora – Conseguenze – Controversie relative – Oneri probatori delle parti.

martedì 30 giugno 2020

Sentenza n. 11866 del 18/06/2020 Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Applicabilità al giudizio di impugnazione dell’art. 38 comma 3 c.p.c. – Sussistenza.

Sentenza n. 11866 del 18/06/2020  



Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la disciplina prevista dall’art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con la conseguenza che tale regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall’art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c., ovvero – in caso di mancata necessità di espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.

Presidente: V. Di Cerbo

Relatore: A. Carrato

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Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Applicabilità al giudizio di impugnazione dell’art. 38 comma 3 c.p.c. – Sussistenza.


Consigli per gli acquisti


mercoledì 27 maggio 2020

Sentenza n. 9769 del 26/05/2020 - SPEDIZIONE DELL'ASSEGNO NON TRASFERIBILE, AL BENEFICIARIO, DA PARTE DEL TRAENTE, A MEZZO POSTA - PAGAMENTO IN FAVORE DI ESTRANEO AL RAPPORTO CARTOLARE - CONSEGUENZE - DANNO PATITO DAL TRAENTE - CONCORSO DI COLPA DEL TRAENTE PER LA SCELTA DEL MEZZO DI SPEDIZIONE DELL'ASSEGNO - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO.

Sentenza n. 9769 del 26/05/2020 -

Le Sezioni unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore».


Presidente: G. Mammone

Relatore: G. Mercolino


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SPEDIZIONE DELL'ASSEGNO NON TRASFERIBILE, AL BENEFICIARIO, DA PARTE DEL TRAENTE, A MEZZO POSTA - PAGAMENTO IN FAVORE DI ESTRANEO AL RAPPORTO CARTOLARE - CONSEGUENZE - DANNO PATITO DAL TRAENTE - CONCORSO DI COLPA DEL TRAENTE PER LA SCELTA DEL MEZZO DI SPEDIZIONE DELL'ASSEGNO - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO.

giovedì 14 maggio 2020

Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 CONTRATTO DI SWAP - STIPULAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI - AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – NECESSITÀ - FONDAMENTO.

Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che l’autorizzazione alla conclusione di un contratto di swap da parte dei Comuni italiani, specie se del tipo con finanziamento upfront, ma anche in tutti quei casi in cui la sua negoziazione si traduce comunque nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero anche nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i), TUEL di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, non potendosi assimilare ad un semplice atto di gestione dell’indebitamento dell’ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, adottabile dalla giunta comunale in virtù della sua residuale competenza gestoria ex art. 48, comma 2 dello stesso testo unico”.

Presidente: S. Petitti

Relatore: F.A. Genovese

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CONTRATTO DI SWAP - STIPULAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI - AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – NECESSITÀ - FONDAMENTO.

mercoledì 13 maggio 2020

Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – STIPULAZIONE DI CONTRATTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI NELLA VIGENZA DELLA DISCIPLINA ANTE L. N. 147 DEL 2013 - LEGITTIMAZIONE - LIMITI.

Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento della legittimazione dell’Amministrazione a concludere contratti derivati, sulla base della disciplina vigente sino al 2013 (quando la l. n. 147 del 2013 ne ha escluso la possibilità) e della distinzione tra i derivati di copertura e i derivati speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di essi, comportava che solamente nel primo caso l’ente locale potesse dirsi legittimato a procedere allo loro stipula; nondimeno, tale stipula poteva utilmente ed efficacemente avvenire solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market, sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l’ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia nell’ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio”.


Presidente: S. Petitti

Relatore: F.A. Genovese


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STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – STIPULAZIONE DI CONTRATTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI NELLA VIGENZA DELLA DISCIPLINA ANTE L. N. 147 DEL 2013 - LEGITTIMAZIONE - LIMITI.

lunedì 11 maggio 2020

Sentenza n. 8631 del 07/05/2020 - Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) - Natura privatistica - Conseguenze - Assoggettabilità ad Iva - Sussistenza.

Sentenza n. 8631 del 07/05/2020

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972”.


Presidente: A. Spirito
Relatore: E. Vincenti


Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) - Natura privatistica - Conseguenze - Assoggettabilità ad Iva - Sussistenza.

domenica 10 maggio 2020

Sentenza n. 8628 del 07/05/2020 - Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Soggetto passivo - Individuazione - Titolare dell'atto di concessione o autorizzazione - Mancanza - Occupante di fatto – Occupazione in virtù di atti privatistici - Irrilevanza.

Sentenza n. 8628 del 07/05/2020 - 

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”.


Presidente: F. Tirelli
Relatore: R. Crucitti

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Soggetto passivo - Individuazione - Titolare dell'atto di concessione o autorizzazione - Mancanza - Occupante di fatto – Occupazione in virtù di atti privatistici - Irrilevanza.

martedì 5 maggio 2020

Sentenza n. 8434 del 30/04/2020 LASTRICO SOLARE – CONCESSIONE IN GODIMENTO AD UN TERZO PER L’INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI – NATURA DELLO SCHEMA NEGOZIALE - CONTRATTO AD EFFETTI REALI O AD EFFETTI PERSONALI - INTERPRETAZIONE – NECESSITÀ – RICONDUCIBILITÀ AL CONTRATTO COSTITUTIVO DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE OVVERO AD UN CONTRATTO ATIPICO DI CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM DI NATURA PERSONALE – DISCIPLINA APPLICABILE.

Sentenza n. 8434 del 30/04/2020 


Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza in tema di condominio, hanno affermato, i seguenti principi di diritto: “I) Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali; la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito. II) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti reali, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all'acquirente la proprietà superficiaria dell'impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all'estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione; il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l'approvazione di tutti i condomini. III) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell'accessione; con tale contratto il proprietario di un'area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell'opera edificata per l'intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Esso è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli artt. 1599 c.c. e 2643 n. 8 c.c. Ove stipulato da un condominio per consentire ad altri la installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, sul lastrico solare del fabbricato condominiale richiede l'approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni”.


Presidente: G. Mammone
Relatore: A. Cosentino




LASTRICO SOLARE – CONCESSIONE IN GODIMENTO AD UN TERZO PER L’INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI – NATURA DELLO SCHEMA NEGOZIALE - CONTRATTO AD EFFETTI REALI O AD EFFETTI PERSONALI - INTERPRETAZIONE – NECESSITÀ – RICONDUCIBILITÀ AL CONTRATTO COSTITUTIVO DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE OVVERO AD UN CONTRATTO ATIPICO DI CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM DI NATURA PERSONALE – DISCIPLINA APPLICABILE.

venerdì 1 maggio 2020

Sentenza n. 8240 del 28/04/2020 Controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti – Regime introdotto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997 – Tentativo di conciliazione – Ricorso per decreto ingiuntivo – Necessità dell’esperimento – Esclusione – Fondamento.

Sentenza n. 8240 del 28/04/2020 

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito".

Presidente: G. Mammone
Relatore: L. Rubino


Controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti – Regime introdotto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997 – Tentativo di conciliazione – Ricorso per decreto ingiuntivo – Necessità dell'esperimento – Esclusione – Fondamento.

Sentenza n. 8241 del 28/04/2020 CONTROVERSIE TRA GLI ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONE E GLI UTENTI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCANZA - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - IMPROCEDIBILITÀ - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 8241 del 28/04/2020 

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, hanno affermato, ai sensi dell'art. 363, comma 3 c.p.c., che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda

Presidente: G. Mammone
Relatore: L. Rubino



CONTROVERSIE TRA GLI ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONE E GLI UTENTI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCANZA - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - IMPROCEDIBILITÀ - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 8236 del 28/04/2020 MANCATA EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO AMPLIATIVO - AFFIDAMENTO INGENERATO NEL PRIVATO DAL MERO COMPORTAMENTO DELLA P.A. – RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER IL DANNO DERIVANTE DELLA LESIONE DELL’AFFIDAMENTO NELLA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – NATURA – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO – CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 8236 del 28/04/2020

Spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione.

Presidente: G. Mammone
Relatore: A. Cosentino



MANCATA EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO AMPLIATIVO - AFFIDAMENTO INGENERATO NEL PRIVATO DAL MERO COMPORTAMENTO DELLA P.A. – RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER IL DANNO DERIVANTE DELLA LESIONE DELL'AFFIDAMENTO NELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – NATURA – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO – CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.

giovedì 30 aprile 2020

Sentenza n. 8236 del 28/04/2020 MANCATA EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO AMPLIATIVO - AFFIDAMENTO INGENERATO NEL PRIVATO DAL MERO COMPORTAMENTO DELLA P.A. – RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER IL DANNO DERIVANTE DELLA LESIONE DELL’AFFIDAMENTO NELLA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – NATURA – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO – CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 8236 del 28/04/2020 

Spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione.

Presidente: G. Mammone
Relatore: A. Cosentino


MANCATA EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO AMPLIATIVO - AFFIDAMENTO INGENERATO NEL PRIVATO DAL MERO COMPORTAMENTO DELLA P.A. – RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER IL DANNO DERIVANTE DELLA LESIONE DELL'AFFIDAMENTO NELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – NATURA – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO – CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 8094 del 23/04/2020 AGEVOLAZIONE EX ART. 33, COMMA 3, DELLA L. N. 388 DEL 2000 - MANCATA UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELL'IMMOBILE NEI TERMINI DI LEGGE - PERDITA DEL BENEFICIO - LIMITI - FORZA MAGGIORE.

Sentenza n. 8094 del 23/04/2020

Le Sezioni unite civili, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente ratione temporis, si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, tale da configurare la forza maggiore, ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto".

Presidente: G. Mammone
Relatore: L. Napolitano


AGEVOLAZIONE EX ART. 33, COMMA 3, DELLA L. N. 388 DEL 2000 - MANCATA UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELL'IMMOBILE NEI TERMINI DI LEGGE - PERDITA DEL BENEFICIO - LIMITI - FORZA MAGGIORE.

mercoledì 29 aprile 2020

Sentenza n. 6459 del 06/03/2020 "PACTUM FIDUCIAE" RIGUARDANTE BENI IMMOBILI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE SULLA DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO - DICHIARAZIONE SCRITTA DEL FIDUCIARIO RICOGNITIVA DEL PATTO FIDUCIARIO E PROMISSIVA DEL RITRASFERIMENTO AL FIDUCIANTE - NATURA DI PROMESSA DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ART. 1888 C.C. - APPLICABILITÀ.

Sentenza n. 6459 del 06/03/2020

Le Sezioni unite civili, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato i seguenti principi di diritto: - "Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario"; "La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1888 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria".

Presidente: A. Spirito
Relatore: A. Giusti




"PACTUM FIDUCIAE" RIGUARDANTE BENI IMMOBILI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE SULLA DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO - DICHIARAZIONE SCRITTA DEL FIDUCIARIO RICOGNITIVA DEL PATTO FIDUCIARIO E PROMISSIVA DEL RITRASFERIMENTO AL FIDUCIANTE - NATURA DI PROMESSA DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ART. 1888 C.C. - APPLICABILITÀ.