ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - ILLECITI DISCIPLINARI - ART. 2, COMMA 1, LETT. Q), D.LGS N. 109 DEL 2006 - RITARDO INGIUSTIFICATO NEL DEPOSITO DI PROVVEDIMENTI
Le Sezioni Unite hanno affermato, con riferimento all’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), d.lgs n. 109 del 2006, che la durata di un anno nel ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdizionali, rende non giustificabile la condotta del magistrato incolpato, a meno che non siano allegate dallo stesso magistrato e/o accertate dalle sezione disciplinare del CSM circostanze eccezionali che giustifichino il superamento di tale termine.
Testo Completo: Sentenza n. 18697 del 13 settembre 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. Forte)
Le Sezioni Unite hanno affermato, con riferimento all’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), d.lgs n. 109 del 2006, che la durata di un anno nel ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdizionali, rende non giustificabile la condotta del magistrato incolpato, a meno che non siano allegate dallo stesso magistrato e/o accertate dalle sezione disciplinare del CSM circostanze eccezionali che giustifichino il superamento di tale termine.
Testo Completo: Sentenza n. 18697 del 13 settembre 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. Forte)