FAMIGLIA - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUATEZZA DEI MEZZI RISPETTO AL PRECEDENTE TENORE DI VITA - INSTAURATA FAMIGLIA DI FATTO - RILEVANZA - QUIESCENZA DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO
In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.
Testo Completo: Sentenza n. 17195 dell'11 agosto 2011
(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore M. Dogliotti)
In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.
Testo Completo: Sentenza n. 17195 dell'11 agosto 2011
(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore M. Dogliotti)