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Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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giovedì 3 dicembre 2020

Sentenza n. 31841/2020 Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Procedimento di riesame di sequestro probatorio – Trattazione in deroga alla sospensione di cui all'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – Legittimità - Ragioni.

Sentenza n. 31841 ud. 17/09/2020 - deposito del 12/11/2020 

La Quinta sezione, pronunciandosi in tema di normativa connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha affermato che il riesame di sequestro probatorio rientra tra i “procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari” per i quali, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), n. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modifiche, in l. 24 aprile 2020, n. 27, in presenza di richiesta dell’interessato, non opera il rinvio d'ufficio delle udienze di cui al comma 1 della suddetta disposizione, in quanto la misura – sebbene abbia collocazione codicistica differente dalle misure cautelari reali, trattandosi di un mezzo di acquisizione della prova – impone comunque un vincolo reale sul bene e, analogamente alle misure cautelari reali, è soggetta allo stesso rimedio processuale.

Presidente: G. Sabeone

Relatore: G. Francolini

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Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Procedimento di riesame di sequestro probatorio – Trattazione in deroga alla sospensione di cui all'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – Legittimità - Ragioni.


mercoledì 2 dicembre 2020

Sentenza n. 31601/2020 PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE – RECLAMO EX ART. 410-BIS, COMMA 3, COD. PROC. PEN. - AMMISSIBILITÀ.

Sentenza n. 31601 ud. 15/09/2020 - deposito del 11/11/2020

La Quinta sezione ha affermato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. n. 274 del 2000 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica.

Presidente: M. Vessichelli

Relatore: L. Pistorelli

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PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE – RECLAMO EX ART. 410-BIS, COMMA 3, COD. PROC. PEN. - AMMISSIBILITÀ.


Sentenza n. 31273 /2020 Delitto di atti persecutori – Mobbing – Condotte idonee a determinare uno degli eventi di cui all’art. 612-bis cod. pen. – Configurabilità.

Sentenza n. 31273 ud. 14/09/2020 - deposito del 09/11/2020 

La Quinta sezione ha affermato che il reato di atti persecutori è configurabile anche in caso di mobbing qualora i plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima, e preordinati a mortificare ed isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, siano idonei a determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa cagionando uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis cod. pen.

Presidente: R. Pezzullo

Relatore: A. Tudino

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Delitto di atti persecutori – Mobbing – Condotte idonee a determinare uno degli eventi di cui all’art. 612-bis cod. pen. – Configurabilità.


giovedì 10 settembre 2020

Sentenza n. 25222/2020 Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020 – Presupposti - Sospensione dei termini di prescrizione ex art.83, comma 4, stesso d.l. - Applicazione a fatti pregressi - Violazione del principio di irretroattività ex art.25 Cost. - Manifesta infondatezza.

Sentenza n. 25222 ud. 14/07/2020 - deposito del 07/09/2020 

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la Quinta sezione ha affermato che:

- la causa di sospensione del corso della prescrizione prevista, per il giudizio di legittimità, dal comma 3-bis dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è applicabile qualora sussistano, congiuntamente, le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente, ossia non definito, nel medesimo periodo;

- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole previsto dall'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, che dispone la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, in quanto tale disposizione non ha introdotto una "nuova" figura di sospensione o modificato in senso sfavorevole la disciplina codicistica, ma si è limitata a prevedere una fattispecie di sospensione obbligatoria del processo riconducibile alla norma generale prevista dall'art. 159, comma primo, cod. pen.
 

Presidente: E. De Gregorio

Relatore: A. Caputo

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Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020 – Presupposti - Sospensione dei termini di prescrizione ex art.83, comma 4, stesso d.l. - Applicazione a fatti pregressi - Violazione del principio di irretroattività ex art.25 Cost. - Manifesta infondatezza.



mercoledì 9 settembre 2020

Sentenza n. 25225/2020 - Imputato non detenuto - Collaboratore di giustizia - Elezione di domicilio obbligatoria presso il Servizio centrale di protezione – Revoca del programma - Conseguenze – Inidoneità sopravvenuta dell’elezione di domicilio – Assenza di nuova elezione - Notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. - Legittimità.

Sentenza n. 25225 ud. 14/07/2020 - deposito del 07/09/2020

In tema di collaboratori di giustizia, la Quinta sezione ha affermato che la revoca del programma di protezione comporta il venir meno della domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione, a decorrere dalla data in cui il provvedimento è portato a conoscenza del destinatario, con conseguente inidoneità sopravvenuta dell'elezione; sicché, in virtù del carattere volontaristico della collaborazione e, dunque, dell'elezione di domicilio, grava sul collaboratore revocato un onere di comunicazione all'autorità giudiziaria procedente e, in assenza di nuova elezione, è legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Presidente: E. De Gregorio

Relatore: A. Tudino

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Imputato non detenuto - Collaboratore di giustizia - Elezione di domicilio obbligatoria presso il Servizio centrale di protezione – Revoca del programma - Conseguenze – Inidoneità sopravvenuta dell’elezione di domicilio – Assenza di nuova elezione - Notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. - Legittimità.



mercoledì 10 giugno 2015

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA – ORDINANZA DI RIGETTO – AUTONOMA RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - SUSSISTENZA.

La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui in tema di sospensione del processo per messa alla prova, l’ordinanza di rigetto dell’istanza è autonomamente impugnabile dall’imputato con ricorso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., che include nella disciplina dell’autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, sia esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, sottrae questo alla previsione generale di cui all’art. 586 cod. proc. pen..


Presidente: A. Bevere
Relatore: A. Caputo

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA – ORDINANZA DI RIGETTO – AUTONOMA RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - SUSSISTENZA.


Sentenza n. 24011 ud. 23/02/2015 - deposito del 04/06/2015

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA - DELITTI COMMESSI CON VIOLENZA CONTRO LA PERSONA - AVVISO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ALLA PERSONA OFFESA – NECESSITÀ - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE – APPLICABILITÀ.

La S.C. ha affermato che l’art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo il quale per i delitti commessi con violenza contro la persona l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona offesa a cura del P.M., è applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace.


Presidente: G. Lapalorcia
Relatore: F. Lignola

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA - DELITTI COMMESSI CON VIOLENZA CONTRO LA PERSONA - AVVISO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ALLA PERSONA OFFESA – NECESSITÀ - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE – APPLICABILITÀ.

Sentenza n. 22991 ud. 02/03/2015 - deposito del 28/05/2015

mercoledì 27 maggio 2015

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – ATTI PERSECUTORI – NATURA – REATO ABITUALE A REITERAZIONE NECESSARIA DELLE CONDOTTE – RILEVANZA AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ – CONSEGUENZE RISPETTO AL TERMINE DI PROPOSIZIONE DELLA QUERELA, EX ART. 612 BIS, COMMA 4, COD. PEN. – INDIVIDUAZIONE.

La Quinta Sezione della Suprema Corte ha affermato che il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, pertanto nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma, rispetto alla prima o alle precedenti condotte, occorrerà necessariamente fare riferimento anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la proposizione della querela, ai sensi del quarto comma dell’art. 612 bis cod. pen.


Presidente: M. Fumo
Relatore: G. Positano


REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – ATTI PERSECUTORI – NATURA – REATO ABITUALE A REITERAZIONE NECESSARIA DELLE CONDOTTE – RILEVANZA AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ – CONSEGUENZE RISPETTO AL TERMINE DI PROPOSIZIONE DELLA QUERELA, EX ART. 612 BIS, COMMA 4, COD. PEN. – INDIVIDUAZIONE.


Sentenza n. 20065 ud. 22/12/2014 - deposito del 14/05/2015

martedì 26 maggio 2015

ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – PATTEGGIAMENTO – VERIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 445, COMMA 2, COD. PROC. PEN. – CONSEGUENZE – ESTINZIONE DEL REATO – PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE.

La Quinta Sezione della Suprema Corte ha affermato che l’estinzione del reato, che ha costituto oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (cioè la mancata commissione nel termine previsto – cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione – di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole) opera “ipso iure” e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione.


Presidente: M. Fumo
Relatore: G. Positano



ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – PATTEGGIAMENTO – VERIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 445, COMMA 2, COD. PROC. PEN. – CONSEGUENZE – ESTINZIONE DEL REATO – PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE.

Sentenza n. 20068 ud. 22/12/2014 - deposito del 14/05/2015

giovedì 14 maggio 2015

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE – SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI DI PROPRIETA' DI TERZI - CONDIZIONI - RESTITUZIONE AL FORMALE INTESTATARIO DISPOSTA DAL GIUDICE E DELEGATO AL FALLIMENTO - PRECLUSIONE AL SEQUESTRO - ESCLUSIONE - RAGIONI

La sezione quinta ha affermato che il sequestro preventivo di beni di proprietà di terzi, quando sia certa la loro “pertinenza” al reato di bancarotta fraudolenta per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione e per la loro effettiva riconducibilità all’indagato, non è impedito dal fatto che il giudice delegato al fallimento, accogliendo la domanda di rivendicazione, ne abbia disposto la restituzione al formale intestatario, in quanto le procedure fallimentare e penale sono autonome e l’efficacia di giudicato, nel procedimento penale, è limitata alle sole sentenze civili che abbiano deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza.


Presidente: M. Fumo
Relatore: A. Settembre


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE – SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI DI PROPRIETA' DI TERZI - CONDIZIONI - RESTITUZIONE AL FORMALE INTESTATARIO DISPOSTA DAL GIUDICE E DELEGATO AL FALLIMENTO - PRECLUSIONE AL SEQUESTRO - ESCLUSIONE - RAGIONI

Sentenza n. 19078 ud. 22/01/2015 - deposito del 07/05/2015

giovedì 30 aprile 2015

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - ATTI PERSECUTORI - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA - MOMENTO CONSUMATIVO - INDIVIDUAZIONE

La S.C. ha affermato che il termine utile ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide con “l’evento di danno” consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con “l’evento di pericolo” consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.


Presidente: P. Dubolino
Relatore: A. Guardiano



REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - ATTI PERSECUTORI - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA - MOMENTO CONSUMATIVO - INDIVIDUAZIONE


Sentenza n. 17082 ud. 05/12/2014 - deposito del 23/04/2015

sabato 5 aprile 2014

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - OMESSO INTERROGATORIO SU ALCUNI DEI FATTI OGGETTO DELLE IMPUTAZIONI

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - OMESSO INTERROGATORIO SU ALCUNI DEI FATTI OGGETTO DELLE IMPUTAZIONI
- SINDACATO DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - POSSIBILITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - ABNORMITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE
Con sentenza emessa il 20 gennaio 2014, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha affermato, in tema di giudizio immediato, che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero nel caso in cui non sia da questi dimostrato che il previo interrogatorio dell’imputato è stato assunto su tutti i fatti storici contestati, indipendentemente dal loro inquadramento giuridico. (In fattispecie in cui il giudizio immediato aveva ad oggetto più imputazioni e l’interrogatorio dell’imputato era stato omesso per i reati per i quali il giudice delle indagini preliminari non aveva accolto la richiesta di misura cautelare).
 
Testo Completo:Sentenza n. 14740 del 20 gennaio 2014 - depositata il 28 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore A. Settembre)

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE – DETERMINAZIONE - ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI OPERATA DALL’ART. 9 DEL D.L. N. 1 DEL 2012 – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - SUSSISTENZA - PARAMETRI

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE – DETERMINAZIONE - ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI OPERATA DALL’ART. 9 DEL D.L. N. 1 DEL 2012 – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - SUSSISTENZA - PARAMETRI
La Quinta Sezione penale della Corte ha affermato che, in tema di determinazione del compenso che il condannato deve rifondere per le prestazioni del patrono di parte civile, il giudice, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali operata dall’art. 9, comma primo del d.l. n. 1/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012), deve fare riferimento ai parametri stabiliti dal d.m. n. 140 del 20 luglio 2012 e fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione.
(Nel caso di specie è stata annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, la statuizione del giudice di merito che aveva determinato l’entità delle spese sostenute dalla parte civile, senza distinguere gli onorari dovuti per le diverse fasi del procedimento e senza indicare le modalità di calcolo praticate, pervenendo a un risultato globale sensibilmente inferiore ai valori medi indicati dalla Tabella B del d.m. sopra citato).

Sentenza n. 14335 del 12 febbraio 2014 - depositata il 26 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore L. Pistorelli)

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – REATI ELETTORALI – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –ART. 100, TERZO COMMA DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – REATI ELETTORALI – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –ART. 100, TERZO COMMA DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960
– ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 62 DEL 2004 DICHIARATA CON SENTENZA N. 294 DEL 2006 – CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE – TERMINE BIENNALE EX ART. 100 DEL D.P.R. CIT. – APPLICABILITA’ – ESCLUSIONE
La Quinta Sezione penale della Corte ha affermato che la condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente le sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati integra il delitto previsto dall’art. 90, comma secondo del d.P.R. n. 570 del 1960 (cd. Testo unico delle leggi elettorali), nel testo modificato dalla legge n. 61 del 2004, e non quello di cui all’art. 479 cod. pen..
Al delitto in esame è applicabile il termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 157 cod. pen. (sei anni, prorogabili fino a sette anni e mezzo per effetto degli atti interruttivi) e non il termine biennale previsto dall’art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960 poiché detta disposizione non si riferisce all’azione penale del pubblico ministero, ma disciplina esclusivamente la decadenza della cd. azione popolare, quella che qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile con riguardo a qualunque reato previsto dall’indicato Testo Unico.
 
Testo Completo:Sentenza n. 14342 del 12 marzo 2014 - depositata il 26 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Marasca, Relatore L. Pistorelli)

venerdì 4 aprile 2014

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - ULTRASETTANTENNE

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - ULTRASETTANTENNE
- DELITTI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 275, COMMA TERZO, COD. PROC. PEN. - MANCANZA DI ESIGENZE CAUTELARI DI ECCEZIONALE RILEVANZA - APPLICAZIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - AUTOMATICITA' - LEGITTIMITA'
La Quinta sezione ha affermato che, nei confronti di indagato ultrasettantenne, in assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità di cui al terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. e nel contempo a dimostrare l’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice applica direttamente la misura degli arresti domiciliari, senza necessità di argomentare in merito ai pericula libertatis e alla adeguatezza e proporzionalità della misura meno afflittiva.
 
Testo Completo:Sentenza  n. 12489 del 4 dicembre 2013 - depositata il 17 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale,  Presidente  G. Marasca, Relatore R. Pezzullo)

MISURE CAUTELARI – IN GENERE – SEQUESTRO PREVENTIVO - SITO INTERNET CONTENENTE ESPRESSIONI RITENUTE LESIVE DELL'ONORE E DEL DECORO - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI

MISURE CAUTELARI – IN GENERE – SEQUESTRO PREVENTIVO - SITO INTERNET CONTENENTE ESPRESSIONI RITENUTE LESIVE DELL'ONORE E DEL DECORO - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI
Con sentenza depositata il 12 marzo 2014 la Quinta sezione della Corte di cassazione ha affermato che per procedere al sequestro preventivo di un sito internet in cui siano stati pubblicati messaggi e commenti a carattere diffamatorio - nella specie da parte di terze persone – è necessaria una potenzialità offensiva del sito in sé, non individuabile nello sviluppo di un blog, che rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell’utilizzo del sito.
 
Testo Completo:Sentenza n. 11895 del 30 ottobre 2013 - depositata il 12 marzo 2014
(Quinta Sezione Penale, Presidente P. Dubolino, Relatore F. Lignola).