PENA – ERGASTOLO - ISOLAMENTO NOTTURNO - NATURA
Con la decisione in esame, la Corte ha affermato che l’isolamento notturno, quale istituto generalizzato collegato alla pena dell’ergastolo con finalità segregante, non è più previsto dall’ordinamento giuridico, giacchè gli artt. 22, 23 e 25 cod. pen. devono ritenersi implicitamente modificati in parte qua a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma secondo, della L. 26 luglio 1975, n. 354, ove si prevede che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in “camere dotate di uno o più posti”; e che esso, comunque ispirato a una logica sanzionatoria, non può atteggiarsi a oggetto di una pretesa del detenuto che preferisca l’alloggiamento in camera individuale.
Testo Completo: Sentenza n. 22072 del 25 febbraio 2011 - depositata il 1° giugno 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente M. Di Tommasi, Relatore L. La Posta)
Con la decisione in esame, la Corte ha affermato che l’isolamento notturno, quale istituto generalizzato collegato alla pena dell’ergastolo con finalità segregante, non è più previsto dall’ordinamento giuridico, giacchè gli artt. 22, 23 e 25 cod. pen. devono ritenersi implicitamente modificati in parte qua a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma secondo, della L. 26 luglio 1975, n. 354, ove si prevede che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in “camere dotate di uno o più posti”; e che esso, comunque ispirato a una logica sanzionatoria, non può atteggiarsi a oggetto di una pretesa del detenuto che preferisca l’alloggiamento in camera individuale.
Testo Completo: Sentenza n. 22072 del 25 febbraio 2011 - depositata il 1° giugno 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente M. Di Tommasi, Relatore L. La Posta)