CONTRATTO IN GENERALE – CAPARRA – COSTITUZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI ASSEGNO BANCARIO – AMMISSIBILITA’ – OMESSA RISCOSSIONE – CONSEGUENZE
Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce.
Testo Completo: Sentenza n. 17127 del 9 agosto 2011
(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore S. Petitti)
Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce.
Testo Completo: Sentenza n. 17127 del 9 agosto 2011
(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore S. Petitti)