La Sesta sezione ha affermato che l'estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, disposta ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., integra una valida manifestazione del diritto di querela, esprimendo tale atto la volontà della persona offesa di punizione del reo, a condizione che intervenga entro il termine generale previsto dall’art. 124, comma primo cod. pen., decorrente dalla data della nuova contestazione.
CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI UN REATO PROCEDIBILE A QUERELA - ESTENSIONE DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - VALIDA MANIFESTAZIONE DEL DIRITTO DI QUERELA – CONDIZIONI – TEMPESTIVITÀ.