REATI CONTRO LA PERSONA – SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE - INIZIATIVE TURISTICHE - NATURA DEL REATO - MODALITA' DI COMMISSIONE
Con la decisione in esame la Corte, affrontando per la prima volta la questione relativa alla natura del delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.), ha affermato che si tratta di reato comune, non essendo necessario che l’autore sia un operatore turistico o svolga l’attività in maniera continuativa; che, ancora, si tratta di reato eventualmente abituale, essendo sufficiente a configurarlo anche l’organizzazione di una sola trasferta; che, inoltre, colui che organizza il viaggio a suo esclusivo uso non risponde del reato in questione, analogamente al partecipante che si limiti ad aderire al viaggio, mentre risponde del reato in questione chi organizza il viaggio, oltre che per sé, anche per altri soggetti; che, infine, lo scambio preventivo di informazioni facilitanti gli incontri sessuali con minori sul luogo di destinazione, configura il reato di favoreggiamento della prostituzione minorile.
Sentenza n. 42053 del 20 settembre 2011 depositata il 16 novembre 2011
(Sezione Terza Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore C. Squassoni)
Con la decisione in esame la Corte, affrontando per la prima volta la questione relativa alla natura del delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.), ha affermato che si tratta di reato comune, non essendo necessario che l’autore sia un operatore turistico o svolga l’attività in maniera continuativa; che, ancora, si tratta di reato eventualmente abituale, essendo sufficiente a configurarlo anche l’organizzazione di una sola trasferta; che, inoltre, colui che organizza il viaggio a suo esclusivo uso non risponde del reato in questione, analogamente al partecipante che si limiti ad aderire al viaggio, mentre risponde del reato in questione chi organizza il viaggio, oltre che per sé, anche per altri soggetti; che, infine, lo scambio preventivo di informazioni facilitanti gli incontri sessuali con minori sul luogo di destinazione, configura il reato di favoreggiamento della prostituzione minorile.
Sentenza n. 42053 del 20 settembre 2011 depositata il 16 novembre 2011
(Sezione Terza Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore C. Squassoni)