Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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lunedì 30 novembre 2020

Sentenza n. 25311 del 11/11/2020 PROTEZIONE INTERNAZIONALE - INSERIMENTO DEL PAESE DI ORIGINE DEL RICHIEDENTE NELL’ELENCO DEI “PAESI SICURI” - EFFICACIA TEMPORALE - ADOZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2019 - FONDAMENTO.

Sentenza n. 25311 del 11/11/2020 

In tema di protezione internazionale, l’inserimento del paese di origine del richiedente nell’elenco dei “paesi sicuri”, produce l’effetto di far gravare sul ricorrente il rispetto degli oneri di allegazioni rinforzata soltanto per i ricorsi innanzi giurisdizionali presentati dopo l’entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione.

Presidente: U.LC.G. Scotti

Estensore: F. Terrusi

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PROTEZIONE INTERNAZIONALE - INSERIMENTO DEL PAESE DI ORIGINE DEL RICHIEDENTE NELL’ELENCO DEI “PAESI SICURI” - EFFICACIA TEMPORALE - ADOZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2019 - FONDAMENTO.

domenica 29 novembre 2020

Sentenza n. 24325 del 03/11/2020 CONTRIBUTI PAC - CREDITO DELL’AGRICOLTORE - DEBITO PER PRELIEVO SUPPLEMENTARE DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE IMPROPRIA O ATECNICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.

Sentenza n. 24325 del 03/11/2020 


La Sezione Prima, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC (“Politica Agricola Comune”) ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, ha affermato che è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali.

Presidente: P. Campanile

Relatore: A.P. Lamorgese



CONTRIBUTI PAC - CREDITO DELL’AGRICOLTORE - DEBITO PER PRELIEVO SUPPLEMENTARE DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE IMPROPRIA O ATECNICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.

Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020 PROTEZIONE INTERNAZIONALE - APPLICAZIONE DEL C.D. REGOLAMENTO DUBLINO III - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO NAZIONALE - LIMITI.

Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020 

In tema di sindacato del giudice ordinario nazionale in ordine all’applicazione del c.d. Regolamento Dublino III, l'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario; pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo, atteso che il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l'art. 78 del TFUE.

Presidente: L. Tria

Relatore: A. Pazzi

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PROTEZIONE INTERNAZIONALE - APPLICAZIONE DEL C.D. REGOLAMENTO DUBLINO III - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO NAZIONALE - LIMITI.

sabato 28 novembre 2020

Ordinanza n. 23854 del 27/10/2020 Protezione internazionale - Applicazione del c.d. Regolamento Dublino III - Sindacato del giudice ordinario nazionale - Limiti.

Ordinanza n. 23854 del 27/10/2020 

In tema di sindacato del giudice ordinario nazionale in ordine all’applicazione del c.d. Regolamento Dublino III, l'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario; pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo, atteso che il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l'art. 78 del TFUE.

Presidente: L. Tria

Relatore: A. Pazzi

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Protezione internazionale - Applicazione del c.d. Regolamento Dublino III - Sindacato del giudice ordinario nazionale - Limiti.

venerdì 27 novembre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 21961 del 12/10/2020 DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA PARTE COSTITUITA - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 43 L.FALL. - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - QUESTIONI DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

Ordinanza interlocutoria n. 21961 del 12/10/2020 

La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, le questioni di massima di particolare importanza, se in caso di dichiarazione di fallimento della parte costituita, che determina l'automatica interruzione del processo ex art. 43 l. fall., il termine per la riassunzione decorra: a) sempre dalla sola relativa dichiarazione che sia stata resa dal giudice; b) dalla “conoscenza legale” dell’evento interruttivo in capo al difensore – purché si tratti della stessa persona – che assista la parte non fallita anche in altri giudizi; c) pure dal momento del deposito di una domanda di insinuazione al passivo, su iniziativa della medesima parte non fallita, ancorchè assistita da altro difensore.

Presidente: M. Cristiano

Estensore: M. Falabella

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DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA PARTE COSTITUITA - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 43 L.FALL. - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - QUESTIONI DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

giovedì 26 novembre 2020

Sentenza n. 21584 del 07/10/2020 Protezione internazionale- Mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale - Fissazione udienza- Obbligo- Audizione- Necessità- Casi.

Sentenza n. 21584 del 07/10/2020

La Sezione Prima, in materia di obbligo di audizione del richiedente, alla luce della normativa e della giurisprudenza eurounitaria, ha stabilito che nei giudizi di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione ma non anche quello di disporre l’audizione del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Presidente: P. Campanile

Relatore: A. Fidanzia

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 Protezione internazionale- Mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale - Fissazione udienza- Obbligo- Audizione- Necessità- Casi.

martedì 6 ottobre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 20104 del 24/09/2020 LODO ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DELL’ULTIMA SOTTOSCRIZIONE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

Ordinanza interlocutoria n. 20104 del 24/09/2020 

La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza, se il termine lungo di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”, possa decorrere non dall’ultima sottoscrizione dell’atto, ma dalla comunicazione alle parti della sua intervenuta sottoscrizione.

Presidente: M.C. Giancola

Relatore: U.L.C.G. Scotti

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LODO ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DELL’ULTIMA SOTTOSCRIZIONE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.


lunedì 5 ottobre 2020

Sentenza n. 19824 del 22/09/2020 - AZIONE GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA MATERNITÀ - PARTO CD. ANONIMO - CONDIZIONI DELL’AZIONE - REVOCA DELLA RINUNCIA ALLA GENITORIALITÀ GIURIDICA DA PARTE DELLA MADRE - MORTE DELLA MADRE - FONDAMENTO.

Sentenza n. 19824 del 22/09/2020 

L’azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma.

Presidente: A. Valitutti

Relatore: A. Fidanzia

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AZIONE GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA MATERNITÀ - PARTO CD. ANONIMO - CONDIZIONI DELL’AZIONE - REVOCA DELLA RINUNCIA ALLA GENITORIALITÀ GIURIDICA DA PARTE DELLA MADRE - MORTE DELLA MADRE - FONDAMENTO.



lunedì 24 agosto 2020

Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE - Mantenimento di figli maggiorenni - Presupposti - Fondamento - Oneri probatori.

Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 

Con ordinanza n. 17183, depositata il 14 agosto 2020, la Prima Sezione Civile di questa Corte ha ulteriormente precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori.

Il Collegio ha puntualizzato, in particolare, che, ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni.

Segnatamente, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l’ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d’età, costui non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali.

Presidente: M.C. Giancola

Relatore: L. Nazzicone

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MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE - Mantenimento di figli maggiorenni - Presupposti - Fondamento - Oneri probatori.


mercoledì 10 giugno 2020

Sentenza n. 10747 del 05/06/2020 Fascia di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità - Indennizzo dell’area residua - Fondamento.

Sentenza n. 10747 del 05/06/2020 

La Prima Sezione civile ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste».

Presidente: P. Campanile

Estensore: A.P. Lamorgese

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Fascia di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità - Indennizzo dell’area residua - Fondamento.

sabato 16 maggio 2020

Sentenza n. 7 668del 03/04/2020 MINORE NATO IN ITALIA - “RETTIFICAZIONE” DELL’ATTO DI NASCITA - INDICAZIONE DI DUE DONNE QUALI GENITORI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.

Sentenza n. 7 668 del 03/04/2020 

Deve essere respinta la domanda di " rettificazione" dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l’inserimento accanto al nominativo della madre biologica anche di quello della madre intenzionale, che in precedenza aveva prestato il proprio consenso alla pratica all’estero della tecnica della procreazione medicalmente assistita, poiché nell’ordinamento italiano vige il divieto di ricorso a tale tecnica per persone dello stesso sesso.


Presidente: M.C. Giancola

Relatore: A.P. Lamorgese


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MINORE NATO IN ITALIA - “RETTIFICAZIONE” DELL’ATTO DI NASCITA - INDICAZIONE DI DUE DONNE QUALI GENITORI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.

mercoledì 10 giugno 2015

CONCORRENZA - ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CONDOTTA ANTICONCORRENZIALE - EFFETTIVITA' - RIGIDA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE - POTERI ISTRUTTORI OFFICIOSI - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITA'

La tutela effettiva del diritto al risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale postula, in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra le parti in tali ambiti nell’accesso alla prova, relativa a fatti complessi di natura economica, che il giudice non può applicare meccanicamente il principio dell’onere della prova ma deve interpretare estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile (nella specie, in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e di consulenza tecnica di ufficio), per l’esercizio dei poteri, anche officiosi, d’indagine, fermo il rispetto del principio del contraddittorio.


Presidente: R. Rordorf
Relatore: A. Lamorgese

CONCORRENZA - ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CONDOTTA ANTICONCORRENZIALE - EFFETTIVITA' - RIGIDA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE - POTERI ISTRUTTORI OFFICIOSI - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITA'

Sentenza n. 11564 del 04/06/2015

lunedì 8 giugno 2015

IMPUGNAZIONI CIVILI - TRAVISAMENTO DELLA PROVA – NOZIONE - DEDUCIBILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI – DECISIVITÀ DELL’INFORMAZIONE PROBATORIA RISULTANTE DALLA PROVA TRAVISATA.

La prima sezione ha affermato che ricorre il travisamento della prova ove l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta in un atto processuale (nella specie, la relazione del CTU); la relativa deduzione con ricorso per cassazione presuppone che il ricorrente specificamente indichi ed alleghi l’atto medesimo ed assume rilievo purché l’informazione probatoria, risultante dalla prova travisata, sia decisiva, ossia capace da sola di portare il giudice di merito in sede di rinvio a rovesciare i contenuti della precedente decisione.

Presidente: F. Forte
Relatore: F.A. Genovese

IMPUGNAZIONI CIVILI - TRAVISAMENTO DELLA PROVA – NOZIONE - DEDUCIBILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI – DECISIVITÀ DELL’INFORMAZIONE PROBATORIA RISULTANTE DALLA PROVA TRAVISATA.

Sentenza n. 10749 del 25/05/2015

martedì 26 maggio 2015

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONTRATTI – FORMAZIONE – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – CONFIGURABILITÀ.

La responsabilità precontrattuale della P.A., anche nell’ambito della procedura di evidenza pubblica, non è responsabilità da provvedimento, ma da comportamento, onde non rileva la legittimità dell’esercizio della funzione pubblica espressa nel provvedimento di aggiudicazione ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto nel corso delle trattative e della formazione del contratto.


Presidente: S. Salvago
Relatore: P. Lamorgese


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONTRATTI – FORMAZIONE – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – CONFIGURABILITÀ.

Sentenza n. 9636 del 12/05/2015

IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE – RIPROPOSIZIONE – AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI – DECORRENZA DEL TEMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE - NOTIFICA DELL’IMPUGNAZIONE O DELLA SENTENZA – EQUIPOLLENZA – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE.

La Prima Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se - posto che la riproposizione dell’impugnazione inammissibile è consentita sino a che non sia intervenuta la pronuncia di inammissibilità - la notifica dell’impugnazione possa o meno ritenersi equipollente a quella della sentenza, e, dunque, se se sia ammissibile, o meno, che il termine breve per l’impugnazione venga a decorrere anche in assenza della notifica della sentenza.


Presidente: F. Forte
Relatore: F. A. Genovese


IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE – RIPROPOSIZIONE – AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI – DECORRENZA DEL TEMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE - NOTIFICA DELL’IMPUGNAZIONE O DELLA SENTENZA – EQUIPOLLENZA – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE.

Ordinanza interlocutoria n. 9782 del 13/05/2015

giovedì 14 maggio 2015

RICORSO PER CASSAZIONE - SENTENZA D’APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO – RICORSO PER CASSAZIONE IMMEDIATO O SOLO DIFFERITO SENZA NECESSITÀ DI RISERVA – CONTRASTO

In tema d’impugnazioni civili, la Prima Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza e su cui vi è contrasto, concernente l’ammissibilità del ricorso immediato per cassazione o, al contrario, del solo ricorso differito ex art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. avverso la sentenza d’appello che rimette la causa al giudice di primo grado.


Presidente: R. Rodorf
Relatore: R. Bernabei


RICORSO PER CASSAZIONE - SENTENZA D’APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO – RICORSO PER CASSAZIONE IMMEDIATO O SOLO DIFFERITO SENZA NECESSITÀ DI RISERVA – CONTRASTO

Ordinanza interlocutoria n. 6127 del 26/03/2015

mercoledì 22 aprile 2015

RETTIFICA DEL SESSO DA PARTE DI PERSONA CONIUGATA – CONSEGUENZE – MANTENIMENTO IN VITA DEL MATRIMONIO – SUSSISTENZA.

RETTIFICA DEL SESSO DA PARTE DI PERSONA CONIUGATA – CONSEGUENZE – MANTENIMENTO IN VITA DEL MATRIMONIO – SUSSISTENZA.

Sentenza n. 8097 del 21/04/2015

La prima sezione civile ha accolto il ricorso, proposto da una coppia unita in matrimonio e in cui uno dei coniugi aveva ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso, contro l’annotazione – avvenuta proprio a seguito di tale rettifica - a margine dell’atto di matrimonio dell’intervenuta cessazione dei suoi effetti. La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale – con la quale ha dichiarato l’illegittimità delle norme in tema di rettifica del sesso nella parte in cui non prevedono la possibilità di mantenere in vita il rapporto di coppia con altra forma di convivenza giuridicamente riconosciuta, con modalità da statuire dal legislatore - fosse non di mero monito ma autoapplicativa, con la conseguenza che è costituzionalmente necessario conservare alla coppia il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio fino a quando il legislatore non intervenga.


Presidente: M.G. Luccioli
Relatore: M. Acierno

venerdì 10 aprile 2015

FAMIGLIA - CONIUGE BENEFICIARIO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - FORMAZIONE DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI FATTO - ASSEGNO DIVORZILE - PERDITA DEFINITIVA

FAMIGLIA - CONIUGE BENEFICIARIO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - FORMAZIONE DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI FATTO - ASSEGNO DIVORZILE - PERDITA DEFINITIVA

Sentenza n. 6855 del 03/04/2015

La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici.

Presidente: F. Forte
Relatore: M. Dogliotti


mercoledì 11 febbraio 2015

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - UNIONI OMOAFFETTIVE – REGIME MATRIMONIALE – MANCATA ESTENSIONE – LEGITTIMITA’ – INDIVIDUAZIONE DI FORME DI GARANZIA E RICONOSCIMENTO – DISCREZIONALITA’ DEL LEGISLATORE.

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - UNIONI OMOAFFETTIVE – REGIME MATRIMONIALE – MANCATA ESTENSIONE – LEGITTIMITA’ – INDIVIDUAZIONE DI FORME DI GARANZIA E RICONOSCIMENTO – DISCREZIONALITA’ DEL LEGISLATORE.

Sentenza n. 2400 del 09/02/2015

È legittima la mancata estensione del regime matrimoniale (nella specie, della possibilità di procedere alle pubblicazione di matrimonio) alle unioni omoaffettive in linea con quanto affermato dalla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, il cui approdo non può ritenersi superato dalle successive decisioni della Corte di Strasburgo, ancorché il sicuro rilievo costituzionale ex art. 2 Cost. di tali formazioni sociali presupponga – come anche ribadito nella successiva sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale – l’individuazione di adeguate forme di garanzia e di riconoscimento, la cui determinazione appartiene alla discrezionalità del legislatore.


Presidente: M.G. Luccioli
Relatore: M. Acierno


mercoledì 10 dicembre 2014

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI BREVI O DIMIDIATI - COMUNICAZIONE DELLA CANCELLERIA DELL'INTERO PROVVEDIMENTO TRAMITE PEC - INCIDENZA - ESCLUSIONE - ATTIVITA' ANTERIORE ALLA MODIFICA DELL'ART. 133 COD. PROC. CIV. OPERATA CON IL D.L. N. 90 DEL 2014 - ININFLUENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI BREVI O DIMIDIATI - COMUNICAZIONE DELLA CANCELLERIA DELL'INTERO PROVVEDIMENTO TRAMITE PEC - INCIDENZA - ESCLUSIONE - ATTIVITA' ANTERIORE ALLA MODIFICA DELL'ART. 133 COD. PROC. CIV. OPERATA CON IL D.L. N. 90 DEL 2014 - ININFLUENZA

Sentenza n. 25662 del 03/12/2014

La comunicazione di cancelleria effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) non è idonea – ancorché contenga, per prassi od obbligo normativo, il testo dell’intero provvedimento - a far decorrere i termini dimidiati ex art. 17 della legge n. 184 del 1983, neppure ove sia stata effettuata anteriormente alla modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 90 del 2014, che ha espressamente escluso che tale adempimento dell’ufficio determini la decorrenza dei termini brevi.



Presidente: F. Forte
Relatore: F. A. Genovese