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sabato 10 settembre 2011

GIUDICE (ATTI E PROVVEDIMENTI) – DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO A FRONTE DI RICUSAZIONE – CONSEGUENZE - NULLITA’ – LIMITI

GIUDICE (ATTI E PROVVEDIMENTI) – DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO A FRONTE DI RICUSAZIONE – CONSEGUENZE - NULLITA’ – LIMITI

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi sul punto, hanno affermato che la decisione che definisce il procedimento, assunta, nonostante il divieto di cui all’art. 37, comma secondo, cod. proc. pen, dal giudice nei cui confronti sia stata proposta istanza di ricusazione, è viziata da nullità assoluta, ricondotta all’interno del parametro di cui all’art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., solo ove la ricusazione sia accolta, conservando invece validità laddove la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile.



Testo Completo: Sentenza n. 23122 del 21 gennaio 2011 - depositata il 9 giugno 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente G. M. Cosentino, Relatore M. S. De Tomassi)