INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – REGISTRAZIONI – DIRITTO DI ACCESSO DELLA DIFESA NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE – DIRITTO ALL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA AL CONTENUTO DEL SERVER DELLA PROCURA - ESCLUSIONE
La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto da parte del pubblico ministero della richiesta della difesa di esercitare il proprio diritto di accesso alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l’adozione di una misura cautelare anche mediante l’autorizzazione ad un proprio consulente di accedere direttamente al “server” della Procura della Repubblica al fine di verificare la conformità delle tracce audio riversate sul supporto informatico rilasciato a quelle effettivamente presenti nello stesso. In proposito la sentenza ha precisato come nel caso di specie fosse stato legittimo delegare la formazione della copia delle conversazioni agli uffici di p.g. ove era stato originariamente instradato l’ascolto e come la richiesta del difensore fosse invece strumentale ad anticipare nel giudizio di riesame la verifica sull’utilizzabilità delle intercettazioni in relazione al presupposto dell’effettiva registrazione delle conversazioni nei locali della Procura, verifica invece demandata alla fase che si instaura in seguito al deposito degli atti, non potendosi ritenere compreso nel diritto di accesso alle registrazioni in quella cautelare, così come configurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2008, anche il diritto della parte a conseguire l’attestazione di conformità delle copie delle medesime alle tracce audio effettivamente contenute nel server della Procura.
Testo Completo: Sentenza n. 43654 del 9 novembre 2011 depositata il 24 novembre 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Petruzzellis)
La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto da parte del pubblico ministero della richiesta della difesa di esercitare il proprio diritto di accesso alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l’adozione di una misura cautelare anche mediante l’autorizzazione ad un proprio consulente di accedere direttamente al “server” della Procura della Repubblica al fine di verificare la conformità delle tracce audio riversate sul supporto informatico rilasciato a quelle effettivamente presenti nello stesso. In proposito la sentenza ha precisato come nel caso di specie fosse stato legittimo delegare la formazione della copia delle conversazioni agli uffici di p.g. ove era stato originariamente instradato l’ascolto e come la richiesta del difensore fosse invece strumentale ad anticipare nel giudizio di riesame la verifica sull’utilizzabilità delle intercettazioni in relazione al presupposto dell’effettiva registrazione delle conversazioni nei locali della Procura, verifica invece demandata alla fase che si instaura in seguito al deposito degli atti, non potendosi ritenere compreso nel diritto di accesso alle registrazioni in quella cautelare, così come configurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2008, anche il diritto della parte a conseguire l’attestazione di conformità delle copie delle medesime alle tracce audio effettivamente contenute nel server della Procura.
Testo Completo: Sentenza n. 43654 del 9 novembre 2011 depositata il 24 novembre 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Petruzzellis)