PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DIFENSORE NON DOMICILIATO IN ROMA - MORTE DEL DOMICILIATARIO DEL RICORRENTE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO D'UDIENZA PRESSO LA CANCELLERIA DELLA S.C. - NECESSITA' - FONDAMENTO
Le Sezioni Unite della S.C., risolvendo la questione di massima di particolare importanza posta con ordinanza interlocutoria dalla II sezione civile circa gli effetti del decesso del domiciliatario del ricorrente nel giudizio di cassazione, hanno affermato, in adesione all’orientamento tradizionale, che tale evento determina l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che l’avviso d’udienza deve essere notificato presso la cancelleria della Corte, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il diritto di adeguata informazione del difensore non domiciliato in Roma, comunque, salvaguardato dalla possibilità di richiedere che copia dell’avviso sia inviata mediante lettera raccomandata, a norma dell’art. 135 disp. att. cod. proc. civ.
Sentenza n. 13908 del 24 giugno 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Ceccherini)
Le Sezioni Unite della S.C., risolvendo la questione di massima di particolare importanza posta con ordinanza interlocutoria dalla II sezione civile circa gli effetti del decesso del domiciliatario del ricorrente nel giudizio di cassazione, hanno affermato, in adesione all’orientamento tradizionale, che tale evento determina l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che l’avviso d’udienza deve essere notificato presso la cancelleria della Corte, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il diritto di adeguata informazione del difensore non domiciliato in Roma, comunque, salvaguardato dalla possibilità di richiedere che copia dell’avviso sia inviata mediante lettera raccomandata, a norma dell’art. 135 disp. att. cod. proc. civ.
Sentenza n. 13908 del 24 giugno 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Ceccherini)