DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – COMPORTAMENTI IPERPROTETTIVI DEL FIGLIO MINORE – REATO – SUSSISTENZA
La Corte ha affermato la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia in relazione a comportamenti iperprotettivi tenuti dal genitore nei confronti del figlio minore e tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso, sottolineando come ai fini della sussistenza del reato non rileva il grado di percezione del maltrattamento da parte della vittima minorenne e, tantomeno, il suo consenso. (Nel caso di specie la madre, in concorso con il nonno del minore, aveva nel tempo e fino all’età preadolescenziale di quest’ultimo posto in essere atteggiamenti qualificati dal giudice del merito come eccesso di accudienza e consistiti nell’impedimento di rapporti con coetanei, nell’esclusione del minore dalle attività inerenti la motricità, anche quando organizzate dall’istituzione scolastica, nonché nell’induzione della rimozione della figura paterna, costantemente dipinta in termini negativi, fino ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre).
Testo Completo: Sentenza n. 36503 del 23 settembre 2011 - depositata il 10 ottobre 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore L. Lanza)
La Corte ha affermato la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia in relazione a comportamenti iperprotettivi tenuti dal genitore nei confronti del figlio minore e tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso, sottolineando come ai fini della sussistenza del reato non rileva il grado di percezione del maltrattamento da parte della vittima minorenne e, tantomeno, il suo consenso. (Nel caso di specie la madre, in concorso con il nonno del minore, aveva nel tempo e fino all’età preadolescenziale di quest’ultimo posto in essere atteggiamenti qualificati dal giudice del merito come eccesso di accudienza e consistiti nell’impedimento di rapporti con coetanei, nell’esclusione del minore dalle attività inerenti la motricità, anche quando organizzate dall’istituzione scolastica, nonché nell’induzione della rimozione della figura paterna, costantemente dipinta in termini negativi, fino ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre).
Testo Completo: Sentenza n. 36503 del 23 settembre 2011 - depositata il 10 ottobre 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore L. Lanza)