CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - DELITTO COLPOSO - CONFIGURABILITA' - LIMITI - FATTISPECIE
La scriminante relativa all’adempimento di un dovere, prevista dall’art. 51 cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta colposa dell’agente derivi dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta nelle ipotesi di delitto colposo, quando la condotta riferibile all’agente che ricopre una posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in tema di distruzione pluriaggravata colposa di opere militari, di cui agli artt. 47 e 167 c.p.m.p., contestata in relazione alla cd. strage di Nassiriyah).
Testo Completo: Sentenza n. 20123 del 20 gennaio 2011 - depositata il 20 maggio 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore U. Zambetti)
La scriminante relativa all’adempimento di un dovere, prevista dall’art. 51 cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta colposa dell’agente derivi dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta nelle ipotesi di delitto colposo, quando la condotta riferibile all’agente che ricopre una posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in tema di distruzione pluriaggravata colposa di opere militari, di cui agli artt. 47 e 167 c.p.m.p., contestata in relazione alla cd. strage di Nassiriyah).
Testo Completo: Sentenza n. 20123 del 20 gennaio 2011 - depositata il 20 maggio 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore U. Zambetti)