NULLITA' PROCESSUALI - GIUDIZIO CAMERALE D'APPELLO - AVVISO D'UDIENZA - CODIFENSORE DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - DEDUCIBILITA' - LIMITI
Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che del codifensore, ritualmente citati.
Sentenza n. 22242 del 27 gennaio 2011 - depositata il 1° giugno 2011
(Sezioni Unite Penali, Presidente G.M. Cosentino, Relatore F. Fiandanese)
Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che del codifensore, ritualmente citati.
Sentenza n. 22242 del 27 gennaio 2011 - depositata il 1° giugno 2011
(Sezioni Unite Penali, Presidente G.M. Cosentino, Relatore F. Fiandanese)