APPALTO – PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE – AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO – POTERI DI CONTROLLO DELLA P.A.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il potere di autocertificazione riconosciuto al privato nei casi previsti dalla legge non è svincolato da ogni controllo sulla veridicità della stessa autocertificazione da parte della P.A., la quale è tenuta a verificare la complessiva affidabilità dei concorrenti nell’aggiudicazione delle gare di appalto, anche mediante riscontro diretto dei dati del casellario giudiziario, essendo, a tal fine, il certificato richiesto da soggetti diversi dall’interessato equiparato a quello richiesto dall’interessato stesso.
Testo Completo: Sentenza n. 19364 del 22 settembre 2011
(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore G. M. Berruti)
La Corte di Cassazione ha stabilito che il potere di autocertificazione riconosciuto al privato nei casi previsti dalla legge non è svincolato da ogni controllo sulla veridicità della stessa autocertificazione da parte della P.A., la quale è tenuta a verificare la complessiva affidabilità dei concorrenti nell’aggiudicazione delle gare di appalto, anche mediante riscontro diretto dei dati del casellario giudiziario, essendo, a tal fine, il certificato richiesto da soggetti diversi dall’interessato equiparato a quello richiesto dall’interessato stesso.
Testo Completo: Sentenza n. 19364 del 22 settembre 2011
(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore G. M. Berruti)