La Sezione Sesta, decidendo su una fattispecie di perquisizione e sequestro di computer di giornalista, ha affermato:
- che deve ritenersi violato il principio di proporzionalità ed adeguatezza, applicabile anche ai vincoli reali, nel caso di sequestro indiscriminato di un sistema informatico a fini probatori che conduca, senza che ve ne sia specifica ragione, all’apprensione dell’intero contenuto di informazioni;
- che le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al dato informatico, in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro, di modo che il trattenimento di copia dei dati sequestrati, con restituzione all’avente diritto del loro supporto fisico originale di memoria, non fa cessare il sequestro;
- che il diritto all’anonimato sulle fonti del giornalista, quale previsto dall’art. 200 cod. proc. pen., non consente il ricorso a perquisizione e sequestro per acquisire il nominativo della fonte, salvo che non ricorrano, ex ante, le condizioni per la non operatività del diritto al segreto.
PROVE - OGGETTO - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - PERQUISIZIONE E SEQUESTRO DI "SISTEMA INFORMATICO" - TRATTENIMENTO DI COPIA DEL DATO E RESTITUZIONE DEL SUPPORTO FISICO ORIGINALE - PERQUISIZIONE INFORMATICA E SEGRETO GIORNALISTICO
Sentenza n. 24617 ud. 24/02/2015 - deposito del 10/06/2015