La prima sezione ha affermato che ricorre il travisamento della prova ove l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta in un atto processuale (nella specie, la relazione del CTU); la relativa deduzione con ricorso per cassazione presuppone che il ricorrente specificamente indichi ed alleghi l’atto medesimo ed assume rilievo purché l’informazione probatoria, risultante dalla prova travisata, sia decisiva, ossia capace da sola di portare il giudice di merito in sede di rinvio a rovesciare i contenuti della precedente decisione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - TRAVISAMENTO DELLA PROVA – NOZIONE - DEDUCIBILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI – DECISIVITÀ DELL’INFORMAZIONE PROBATORIA RISULTANTE DALLA PROVA TRAVISATA.
Sentenza n. 10749 del 25/05/2015