La Corte di Cassazione ha affermato che, avverso il provvedimento che conferma l’eseguibilità di una misura di prevenzione rimasta sospesa per lo stato di detenzione carceraria del destinatario, non è esperibile il ricorso per cassazione ma l’appello ai sensi dell’art. 10 D.lgs. n. 159 del 2011.
SICUREZZA PUBBLICA - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DI ESEGUIBILITA' DI UNA MISURA PERSONALE RIMASTA SOSPESA PER DETENZIONE DEL DESTINATARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLO AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS. N. 159 DEL 2011 - AMMISSIBILITA'
Sentenza n. 24402 ud. 09/04/2015 - deposito del 08/06/2015