In caso di contratto concluso da falsus procurator, la deducibilità nel giudizio costituisce una mera difesa poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a colui che ha speso il nome altrui integra un elemento costitutivo della pretesa fatta valere dal terzo contraente, sicché non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., può essere dedotta dalla parte interessata e, ove il difetto risulti dagli atti, può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTRATTO CONCLUSO DA FALSUS PROCURATOR - DEDUCIBILITA' NEL GIUDIZIO - NATURA - MERA DIFESA - FONDAMENTO - CONSEGUENZE
Sentenza n. 11377 del 03/06/2015