La prima sezione, decidendo su un reclamo contro la proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., ha affermato che è irrilevante la circostanza che il condannato, detenuto in virtù di un cumulo comprensivo di pene per reati legittimanti l'applicazione del regime detentivo speciale e per altri reati, abbia ottenuto la “sospensione” della parte di pena relativa ai primi reati in ragione della pendenza di giudizio di revisione, tenuto conto non solo del principio di unicità della pena di cui all'art. 76, comma primo, cod. pen., ma anche delle specifiche finalità di ordine e sicurezza del regime differenziato.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI DETENZIONE EX ART. 41 BIS ORD. PEN. - SOSPENSIONE DELLE REGOLE DEL TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI DETENUTI PER DETERMINATI REATI - AVVENUTA SOSPENSIONE DELLA PARTE DI PENA RIFERIBILE A TALI REATI - RILEVANZA AI FINI DELLA LEGITTIMITÀ DEL REGIME DI DETENZIONE DIFFERENZIATA - ESCLUSIONE.
Sentenza n. 25832 ud. 05/02/2015 - deposito del 18/06/2015