La Sezione Prima della Corte di Cassazione ha affermato che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata a mezzo fax, atteso il principio della tassatività delle forme previste dalla legge per la presentazione delle impugnazioni, e che alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen. può conseguire la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
IMPUGNAZIONI - RESCISSIONE DEL GIUDICATO – RICHIESTA – PRESENTAZIONE A MEZZO FAX – AMMISSIBILITA’ – ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.
Sentenza n. 23426 ud. 15/04/2015 - deposito del 01/06/2015