Il risarcimento diretto dei danni a cose per sinistro da circolazione stradale, di cui all’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, non include l’erogazione delle spese per assistenza legale solo nell’ipotesi in cui esse non siano effettivamente necessarie, dovendosi altrimenti reputare la norma, di natura regolamentare, contraria all’art. 24 Cost., con conseguente sua disapplicazione.
ASSICURAZIONE - CIRCOLAZIONE STRADALE – RISARCIMENTO DIRETTO PER DANNI A COSE – DISCIPLINA DELL’ART. 9, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 254 DEL 2006 – SPESE DI ASSISTENZA LEGALE – ESCLUSIONE – LIMITI.
Sentenza n. 11154 del 29/05/2015