In tema di esercizio abusivo dell’attività di raccolta di scommesse sportive, la Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato che l’operatore privo di concessione e di autorizzazione, che abbia aderito alla sanatoria di cui all’art. 1, comma 643, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) versando l’imposta dovuta alle scadenze previste dalla legge, ha diritto di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle vigenti concessioni statali, con la conseguente insussistenza di esigenze preventive idonee a legittimare il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività.
GIUOCO – A PRONOSTICI – ATTIVITÀ DI RACCOLTA SCOMMESSE SVOLTA DA OPERATORE PRIVO DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE – ADESIONE ALLA SANATORIA PREVISTA DALLA L. N. 190 DEL 2014 – LICEITÀ DELL’ATTIVITÀ – SUSSISTENZA – CONSEGUENZE IN TEMA DI SEQUESTRO PREVENTIVO.
Sentenza n. 23960 ud. 12/05/2015 - deposito del 04/06/2015