La tempestività della presentazione telematica del Modello Unico ad opera di professionista a ciò incaricato, e che si sia assunto il relativo impegno, non può essere provata, ai sensi dell’art. 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.P.R. n. 435 del 2001), a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dall’intermediario, la quale non risponde ai requisiti di forma e sostanza previsti per la documentazione che il professionista è tenuto a rilasciare al contribuente.
TRIBUTI - PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MODELLO UNICO – A MEZZO DI INTERMEDIARIO INCARICATO - PROVA DEL REGOLARE ADEMPIMENTO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RILASCIATA DAL PROFESSIONISTA - INIDONEITÀ.
Sentenza n. 11236 del 29/05/2015