La creazione, da parte di preposto aziendale e per conto del datore di lavoro, di un falso profilo facebook, al fine di effettuare un controllo sull’attività del lavoratore, già in precedenza allontanatosi dalla postazione lavorativa per parlare al cellulare, esula dal divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, trattandosi di controllo difensivo, volto alla tutela dei beni aziendali, insuscettibile di violare gli obblighi di buona fede e correttezza in quanto mera modalità di accertamento dell’illecito comportamento del dipendente.
LAVORO SUBORDINATO - CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO SULL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL DIPENDENTE – CREAZIONE DI UN FALSO PROFILO FACEBOOK - AMMISSIBILITÀ - FONDAMENTO
Sentenza n. 10955 del 27/05/2015