La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui in tema di sospensione del processo per messa alla prova, l’ordinanza di rigetto dell’istanza è autonomamente impugnabile dall’imputato con ricorso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., che include nella disciplina dell’autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, sia esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, sottrae questo alla previsione generale di cui all’art. 586 cod. proc. pen..
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA – ORDINANZA DI RIGETTO – AUTONOMA RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - SUSSISTENZA.
Sentenza n. 24011 ud. 23/02/2015 - deposito del 04/06/2015