In materia di sequestro conservativo di beni immobili, la Corte di Cassazione ha affermato che sono impugnabili i provvedimenti relativi alla nomina ed alla sostituzione del custode in quanto, in sede penale, non opera la limitazione contenuta nell’art. 559, ultimo comma, cod.proc.civ., attenendo il richiamo alle norme civilistiche, operato dall’art. 317, terzo comma cod.proc.pen., esclusivamente alla modalità esecutiva del sequestro.
MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO SU BENI IMMOBILI - IMPUGNABILITA' DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA NOMINA DEL CUSTODE - SUSSISTENZA - RAGIONI
Sentenza n. 24372 ud. 14/05/2015 - deposito del 09/06/2015