La tutela effettiva del diritto al risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale postula, in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra le parti in tali ambiti nell’accesso alla prova, relativa a fatti complessi di natura economica, che il giudice non può applicare meccanicamente il principio dell’onere della prova ma deve interpretare estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile (nella specie, in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e di consulenza tecnica di ufficio), per l’esercizio dei poteri, anche officiosi, d’indagine, fermo il rispetto del principio del contraddittorio.
CONCORRENZA - ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CONDOTTA ANTICONCORRENZIALE - EFFETTIVITA' - RIGIDA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE - POTERI ISTRUTTORI OFFICIOSI - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITA'
Sentenza n. 11564 del 04/06/2015