Con sentenza depositata il 28 maggio 2015, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio: “Per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette “droghe leggere” deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272) e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente”.
STUPEFACENTI - IN GENERE - CORTE COST., SENT. N. 32 DEL 2014 - REVIVISCENZA DELL'ORIGINARIO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DROGHE COSIDDETTE "LEGGERE" - REGIME SANZIONATORIO DI MAGGIOR FAVORE PER IL REO - CONFIGURABILITÀ - PENA INFLITTA A TITOLO DI CONTINUAZIONE - PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - INCIDENZA - ANNULLAMENTO CON RINVIO LIMITATAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DELL'AUMENTO DI PENA - NECESSITÀ.
Sentenza n. 22471 ud. 26/02/2015 - deposito del 28/05/2015