Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Il sito non riveste alcun carattere di ufficialità, nè alcun collegamento con gli organi giurisdizionali.


E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima.

giovedì 30 aprile 2020

Sentenza n. 11803 /2020 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIESAME - PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA - INDIVIDUAZIONE.

Sentenza n. 11803 ud. 27/02/2020 - deposito del 09/04/2020

In tema di procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive le Sezioni Unite hanno affermato che la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.

Presidente: D. Carcano
Relatore: A. Caputo


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIESAME - PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA - INDIVIDUAZIONE.

Sentenza n. 8236 del 28/04/2020 MANCATA EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO AMPLIATIVO - AFFIDAMENTO INGENERATO NEL PRIVATO DAL MERO COMPORTAMENTO DELLA P.A. – RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER IL DANNO DERIVANTE DELLA LESIONE DELL’AFFIDAMENTO NELLA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – NATURA – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO – CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 8236 del 28/04/2020 

Spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione.

Presidente: G. Mammone
Relatore: A. Cosentino


MANCATA EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO AMPLIATIVO - AFFIDAMENTO INGENERATO NEL PRIVATO DAL MERO COMPORTAMENTO DELLA P.A. – RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER IL DANNO DERIVANTE DELLA LESIONE DELL'AFFIDAMENTO NELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – NATURA – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO – CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 8432 del 30/04/2020 SEPARAZIONE DEI CONIUGI - ORDINANZA PRESIDENZIALE - RECLAMO ALLA CORTE D’APPELLO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.

Sentenza n. 8432 del 30/04/2020 

In tema di separazione dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento adottato in pendenza della lite, resta riservato al tribunale provvedere sulle spese nella sentenza emessa a conclusione del giudizio anche per la fase di reclamo.

Presidente: M.C. Giancola

Estensore: G. Mercolino

scarica pdf8432_04_2020 (324 Kb)


SEPARAZIONE DEI CONIUGI - ORDINANZA PRESIDENZIALE - RECLAMO ALLA CORTE D’APPELLO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.

Sentenza n. 8094 del 23/04/2020 AGEVOLAZIONE EX ART. 33, COMMA 3, DELLA L. N. 388 DEL 2000 - MANCATA UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELL'IMMOBILE NEI TERMINI DI LEGGE - PERDITA DEL BENEFICIO - LIMITI - FORZA MAGGIORE.

Sentenza n. 8094 del 23/04/2020

Le Sezioni unite civili, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente ratione temporis, si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, tale da configurare la forza maggiore, ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto".

Presidente: G. Mammone
Relatore: L. Napolitano


AGEVOLAZIONE EX ART. 33, COMMA 3, DELLA L. N. 388 DEL 2000 - MANCATA UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELL'IMMOBILE NEI TERMINI DI LEGGE - PERDITA DEL BENEFICIO - LIMITI - FORZA MAGGIORE.

mercoledì 29 aprile 2020

Sentenza n. 6459 del 06/03/2020 "PACTUM FIDUCIAE" RIGUARDANTE BENI IMMOBILI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE SULLA DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO - DICHIARAZIONE SCRITTA DEL FIDUCIARIO RICOGNITIVA DEL PATTO FIDUCIARIO E PROMISSIVA DEL RITRASFERIMENTO AL FIDUCIANTE - NATURA DI PROMESSA DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ART. 1888 C.C. - APPLICABILITÀ.

Sentenza n. 6459 del 06/03/2020

Le Sezioni unite civili, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato i seguenti principi di diritto: - "Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario"; "La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1888 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria".

Presidente: A. Spirito
Relatore: A. Giusti




"PACTUM FIDUCIAE" RIGUARDANTE BENI IMMOBILI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE SULLA DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO - DICHIARAZIONE SCRITTA DEL FIDUCIARIO RICOGNITIVA DEL PATTO FIDUCIARIO E PROMISSIVA DEL RITRASFERIMENTO AL FIDUCIANTE - NATURA DI PROMESSA DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ART. 1888 C.C. - APPLICABILITÀ.

lunedì 20 aprile 2020

Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO - DEBENZA - PRESUPPOSTI - ATTESTAZIONE DEL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE - CONTENUTO.

Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 

La debenza di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stesa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'avere il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento della iscrizione della causa al ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, secondo periodo T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo.

Presidente: S. Petitti
Relatore: L.G. Lombardo



ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO - DEBENZA - PRESUPPOSTI - ATTESTAZIONE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - CONTENUTO.

venerdì 17 aprile 2020

Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DARE ATTO DELLA NON-SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI – ESCLUSIONE.

Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 

Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non-sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G. solo quando tali presupposti sussistono.

Presidente: S. Petitti
Relatore: L.G. Lombardo




ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DARE ATTO DELLA NON-SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI – ESCLUSIONE.

mercoledì 15 aprile 2020

Sentenza n. 5685 del 02/03/2020 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE DI OPERA PUBBLICA – ART. 118, COMMA 3, DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - CREDITO DEL SUBAPPALTATORE - PREDEDUZIONE - ESCLUSIONE.

Sentenza n. 5685 del 02/03/2020

Le Sezioni unite civili, risolvendo un contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 - che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti di quest'ultimo al subappaltatore - deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa "in bonis" e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto, dalla stazione appaltante, il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione.

Presidente: G. Mammone
Relatore: A.P. Lamorgese


FALLIMENTO DELL'APPALTATORE DI OPERA PUBBLICA – ART. 118, COMMA 3, DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - CREDITO DEL SUBAPPALTATORE - PREDEDUZIONE - ESCLUSIONE.

lunedì 13 aprile 2020

Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 GRATUITO PATROCINIO - REVOCA DELL'AMMISSIONE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE.


Sentenza n. 4315 del 20/02/2020

Le Sezioni unite civili, risolvendo un contrasto, hanno affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nei giudici civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice del rinvio ovvero – nel caso di mancato rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 T.S.G.U. per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui una delle parti sia stata ammessa.

Presidente: S. Petitti
Relatore: L.G. Lombardo



GRATUITO PATROCINIO - REVOCA DELL'AMMISSIONE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE.

sabato 11 aprile 2020

Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 Ulteriore importo a titolo di contributo unificato - Natura di obbligazione tributaria “ex lege” - Questione in ordine alla sua debenza – Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza

Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 

L'ulteriore importo di contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater T.U.S.G. ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario.

Presidente: S. Petitti
Relatore: L.G. Lombardo



Ulteriore importo a titolo di contributo unificato - Natura di obbligazione tributaria "ex lege" - Questione in ordine alla sua debenza – Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza

giovedì 9 aprile 2020

Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO - CONTRIBUTO UNIFICATO INIZIALE NON DOVUTO PER CAUSA SUSCETTIBILE DI VENIRE MENO - ATTESTAZIONE DEL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE DI SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - NECESSITÀ.

Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 

Il giudice dell'impugnazione, una volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
Presidente: S. Petitti
Relatore: L.G. Lombardo




ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO - CONTRIBUTO UNIFICATO INIZIALE NON DOVUTO PER CAUSA SUSCETTIBILE DI VENIRE MENO - ATTESTAZIONE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DI SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - NECESSITÀ.

mercoledì 8 aprile 2020

Sentenza 4315 del 20/02/2020 ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO - ATTESTAZIONE DEL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE DI SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI CONDIZIONATA ALLA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI VERSARE IL CONTRIBUTO UNIFICATO INIZIALE – AMMISSIBILITÀ.

Sentenza 4315 del 20/02/2020 

Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone l'effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale.
Presidente: S. Petitti
Relatore: L.G. Lombardo


ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO - ATTESTAZIONE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DI SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI CONDIZIONATA ALLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI VERSARE IL CONTRIBUTO UNIFICATO INIZIALE – AMMISSIBILITÀ.

martedì 7 aprile 2020

Sentenza n. 4247 del 19/02/2020 CONTROVERSIE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DELL’AVVOCATO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO CLIENTE - ATTIVITÀ SVOLTA IN PIÙ GRADI DELLO STESSO PROCESSO - GIUDICE COMPETENTE - GIUDICE CHE PER ULTIMO HA CONOSCIUTO DELLA CONTROVERSIA.

Sentenza n. 4247 del 19/02/2020

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato, hanno affermato il seguente principio di diritto: "nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, come modificato dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs n. 150 del 2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
Presidente: P. Curzio
Relatore: L. Tria


 CONTROVERSIE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DELL'AVVOCATO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO CLIENTE - ATTIVITÀ SVOLTA IN PIÙ GRADI DELLO STESSO PROCESSO - GIUDICE COMPETENTE - GIUDICE CHE PER ULTIMO HA CONOSCIUTO DELLA CONTROVERSIA.

Sentenza n. 1867 del 28/01/2020 COLLABORATORE FISSO - ATTIVITÀ SVOLTA CON CONTINUITÀ, VINCOLO DI DIPENDENZA E RESPONSABILITÀ DI UN SERVIZIO - ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI GIORNALISTI - SUFFICIENZA - ISCRIZIONE NEL SOLO ELENCO DEI PUBBLICISTI – IRRILEVANZA - NULLITÀ DEL CONTRATTO – ESCLUSIONE.

Sentenza n. 1867 del 28/01/2020 

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in tema di rapporto di lavoro giornalistico, hanno affermato che l'attività svolta dal collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di "professione giornalistica". Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti: conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 45 della l. n. 69 del 1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo.
Presidente: G. Mammone
Relatore: A. Doronzo


COLLABORATORE FISSO - ATTIVITÀ SVOLTA CON CONTINUITÀ, VINCOLO DI DIPENDENZA E RESPONSABILITÀ DI UN SERVIZIO - ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - SUFFICIENZA - ISCRIZIONE NEL SOLO ELENCO DEI PUBBLICISTI – IRRILEVANZA - NULLITÀ DEL CONTRATTO – ESCLUSIONE.

lunedì 6 aprile 2020

Sentenza n. 741 del 15/01/2020 COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE - SUPPLENTE DI UN MEMBRO TOGATO – APPARTENENZA ALLA STESSA CATEGORIA DEL COMPONENTE SOSTITUITO – IMPOSSIBILITÀ – NECESSITÀ DI ATTENDERE L’ESPLETAMENTO DI NUOVE ELEZIONI – ESCLUSIONE – SOSTITUZIONE CON SUPPLENTE APPARTENENTE A CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA DEL SOSTITUITO – AMMISSIBILITÀ - LIMITI

In tema di composizione della Sezione disciplinare del CSM, nell'ipotesi in cui, per effetto di astensioni e dimissioni di consiglieri appartenenti alla categoria dei magistrati requirenti, il collegio non possa essere integrato da un supplente avente pari funzioni e sia necessario procedere a nuove elezioni con i relativi tempi tecnici ed il conseguente blocco dell'attività disciplinare cui il Consiglio è tenuto ex art. 105 Cost., deve darsi un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 della l. n. 195 del 1958, intendendo estensivamente il concetto di "supplente corrispondente", in modo da salvaguardare l'indefettibilità e la continuità della funzione disciplinare attribuita dalla Costituzione direttamente al Consiglio superiore. Ne consegue che, in tale situazione, legittimamente il CSM può procedere, come avvenuto nella specie, alla sostituzione di un componente requirente che sia stato ricusato con un componente giudicante, atteso che l'unico limite va ravvisato nel fatto che la sostituzione non può avvenire con un componente laico se il ricusato è un togato, o viceversa, perché la Costituzione impone una determinata proporzione tra laici e togati e tale equilibrio non può essere alterato.

Presidente: P. Curzio
Relatore: M.G. Sambito



Sentenza n. 741 del 15/01/2020 

COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE - SUPPLENTE DI UN MEMBRO TOGATO – APPARTENENZA ALLA STESSA CATEGORIA DEL COMPONENTE SOSTITUITO – IMPOSSIBILITÀ – NECESSITÀ DI ATTENDERE L'ESPLETAMENTO DI NUOVE ELEZIONI – ESCLUSIONE – SOSTITUZIONE CON SUPPLENTE APPARTENENTE A CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA DEL SOSTITUITO – AMMISSIBILITÀ - LIMITI

sabato 4 aprile 2020

Sentenza n. 299 del 10/01/2020 Notificazione di atti processuali eseguita da operatore di poste private senza titolo abilitativo - Periodo compreso tra l’entrata in vigor della direttiva n. 2008/6/CE – Inesistenza – Esclusione – Nullità - Sussistenza – Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Irrilevanza ai fini della tempestività del ricorso.

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: "In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.

La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo".


Presidente: G. Mammone
Relatore: A.M. Perrino


Sentenza n. 299 del 10/01/2020 

Notificazione di atti processuali eseguita da operatore di poste private senza titolo abilitativo - Periodo compreso tra l’entrata in vigor della direttiva n. 2008/6/CE – Inesistenza – Esclusione – Nullità - Sussistenza – Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Irrilevanza ai fini della tempestività del ricorso.

venerdì 3 aprile 2020

Sentenza n. 30008 del 19/11/2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione – Difesa in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro – Presupposti.

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.: "Impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con la stessa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1933 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro (nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016) in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'uno o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza necessità di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità".

Presidente: G. Mammone
Relatore: F. De Stefano

Sentenza n. 30008 del 19/11/2019 
Agenzia delle Entrate-Riscossione – Difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro – Presupposti.

giovedì 2 aprile 2020

Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 PROTEZIONE UMANITARIA – SUCCESSIONE DELLE LEGGI NEL TEMPO – DISCIPLINA APPLICABILE – INDIVIDUAZIONE – CRITERIO DI RIFERIMENTO TEMPORALE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO – CONSEGUENZE IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA INTRODOTTA CON IL D.L. N. 113 DEL 2018, CONVERTITO CON L. N. 132 DEL 2018.

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con d.l. n. 113 del 2018, convertito con la l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge".
Presidente: G. Mammone
Relatore: A.M. Perrino

PROTEZIONE UMANITARIA – SUCCESSIONE DELLE LEGGI NEL TEMPO – DISCIPLINA APPLICABILE – INDIVIDUAZIONE – CRITERIO DI RIFERIMENTO TEMPORALE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO – CONSEGUENZE IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA INTRODOTTA CON IL D.L. N. 113 DEL 2018, CONVERTITO CON L. N. 132 DEL 2018.

Sentenza n. 29459 del 13/11/2019

Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 PROTEZIONE UMANITARIA – PRESUPPOSTI – NECESSARIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA INTEGRAZIONE SOCIALE RAGGIUNTA IN ITALIA E SITUAZIONE CON RIFERIMENTO AL PAESE D'ORIGINE.

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza".
Presidente: G. Mammone
Relatore: A.M. Perrino

  PROTEZIONE UMANITARIA – PRESUPPOSTI – NECESSARIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA INTEGRAZIONE SOCIALE RAGGIUNTA IN ITALIA E SITUAZIONE CON RIFERIMENTO AL PAESE D'ORIGINE.

Sentenza n. 29459 del 13/11/2019

Sentenza n. 28314 del 04/11/2019 INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - CONTRATTO QUADRO - NULLITÀ PER DIFETTO DI FORMA SCRITTA - DEDUCIBILITÀ DA PARTE DEL SOLO INVESTITORE - CONSEGUENZE - OPERATIVITÀ IN SUO FAVORE DEGLI EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI - ECCEZIONE DI BUONA FEDE DALL’INTERMEDIARIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro».
Presidente: G. Mammone
Relatore: M. Acierno

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - CONTRATTO QUADRO - NULLITÀ PER DIFETTO DI FORMA SCRITTA - DEDUCIBILITÀ DA PARTE DEL SOLO INVESTITORE - CONSEGUENZE - OPERATIVITÀ IN SUO FAVORE DEGLI EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI - ECCEZIONE DI BUONA FEDE DALL’INTERMEDIARIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.

Sentenza n. 28314 del 04/11/2019

mercoledì 1 aprile 2020

Sentenza n. 5788 /2020 GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO – CONTESTAZIONI SUPPLETIVE – LIMITI - INDICAZIONE.

Sentenza n. 5788 ud. 18/04/2019 - deposito del 13/02/2020

Le Sezioni Unite hanno affermato che nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice, è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen.
Presidente: D. Carcano
Relatore: U. De Crescienzo

GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO – CONTESTAZIONI SUPPLETIVE – LIMITI - INDICAZIONE.

Sentenza n. 46595 - 2019 SORVEGLIANZA SPECIALE - INOSSERVANZA DELLA PRESCRIZIONE DI NON PARTECIPARE A PUBBLICHE RIUNIONI – RIFERIBILITÀ ALLE SOLE RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 46595 ud. 28/03/2019 - deposito del 18/11/2019

Le Sezioni Unite hanno affermato che la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico.

Presidente: D. Carcano
Relatore: G. Rocchi



SORVEGLIANZA SPECIALE - INOSSERVANZA DELLA PRESCRIZIONE DI NON PARTECIPARE A PUBBLICHE RIUNIONI – RIFERIBILITÀ ALLE SOLE RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 27842 del 30/10/2019 ADUNANZA PLENARIA – PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO EX ART. 99, COMMA 4, C.P.A. - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - RICORSO IN CASSAZIONE PER MOTIVI INERENTI LA GIURISDIZIONE – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE FONDAMENTO.

Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale, non è ammissibile avverso la sentenza resa, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, dall'Adunanza plenaria che, a norma dell'art. 99, comma 4, c.p.c., abbia enunciato uno o più principi di diritto e restituito per il resto il giudizio alla sezione remittente, non avendo detta statuizione carattere decisorio e definitorio, neppure parzialmente, del giudizio di appello, il quale implica una operazione di riconduzione della regula iuris al caso concreto, che è rimessa alla sezione remittente.
Presidente: G. Mammone
Relatore: A.P. Lamorgese


ADUNANZA PLENARIA – PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO EX ART. 99, COMMA 4, C.P.A. - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - RICORSO IN CASSAZIONE PER MOTIVI INERENTI LA GIURISDIZIONE – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE FONDAMENTO.

Sentenza n. 27842 del 30/10/2019