Sentenza n. 1867 del 28/01/2020
Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in tema di rapporto di lavoro giornalistico, hanno affermato che l'attività svolta dal collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di "professione giornalistica". Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti: conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 45 della l. n. 69 del 1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo.
COLLABORATORE FISSO - ATTIVITÀ SVOLTA CON CONTINUITÀ, VINCOLO DI DIPENDENZA E RESPONSABILITÀ DI UN SERVIZIO - ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - SUFFICIENZA - ISCRIZIONE NEL SOLO ELENCO DEI PUBBLICISTI – IRRILEVANZA - NULLITÀ DEL CONTRATTO – ESCLUSIONE.