Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
Il giudice dell'impugnazione, una volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO - CONTRIBUTO UNIFICATO INIZIALE NON DOVUTO PER CAUSA SUSCETTIBILE DI VENIRE MENO - ATTESTAZIONE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DI SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - NECESSITÀ.